giovedì 10 giugno 2010

La Funzione Legislativa Costituzionale

Di Rocco Palaia

Le leggi costituzionali sono approvate dal Parlamento con un procedimento costituzionale o “aggravato”, cioè più lungo e complesso rispetto a quello previsto per le leggi ordinarie.
Una legge costituzionale deve essere approvata due volte da ciascuna camera con un intervallo almeno di tre mesi tra la prima e la seconda votazione di ciascuna Camera, e a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera nella seconda votazione.
Entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, un quinto dei componenti di una Camera, 500000 elettori o cinque Consigli regionali possono richiedere un referendum costituzionale.
Il referendum è un istituto di democrazia diretta con il quale il popoli viene chiamato a esprimere direttamente la propria volontà su una determinata questione.
In particolare il referendum sulle leggi costituzionali, che viene chiamato anche sospensivo, sospende la promulgazione e l’entrata in vigore della legge e costituisce una garanzia per le minoranze politiche: se la maggioranza parlamentare approva una legge con la quale modifica le regole fondamentali della organizzazione politica, economica e sociale del Paese, l’opposizione può ricorrere al popolo per verificare se la volontà della maggioranza degli elettori coincide effettivamente con quella dei loro rappresentati eletti in Parlamento.
Quando nella seconda votazione entrambe le Camere hanno approvato una legge costituzionale a maggioranza qualificata di almeno due terzi, la legge viene presentata al Presidente della Repubblica per la promulgazione a cui seguono, la pubblicazione e la entrata in vigore.
Quando anche una soltanto delle due Camere nella seconda votazione ha approvato una legge costituzionale a maggioranza assoluta ma inferiore a due terzi, la legge viene riprodotta sulla Gazzetta Ufficiale, con la data dell’approvazione finale e l’avviso che, entro tre mesi, può essere presentata una richiesta di referendum sulla legge.
Se entro questo termine non viene presentata alcuna richiesta di referendum, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge, e successivamente si procede alla sua pubblicazione e alla sua entrata in vigore.
Se la richiesta o le richieste di referendum su una legge costituzionale vengono dichiarate legittime, il Presidente della Repubblica provvede all’indizione del referendum.
La scheda consegnata a ogni elettore contiene l’indicazione della legge sottoposta al referendum e due caselle, una con un SI’ e una con un NO: se barra SI’ sulla scheda l’elettore vota a favore dell’approvazione della legge, mentre se barra NO vota contro la sua approvazione.
Il risultato di un referendum costituzionale può essere favorevole all’approvazione della legge costituzionale, se il numero dei voti a favore della legge è superiore a quello dei voti contrari; e sfavorevole all’approvazione della legge costituzionale, se il numero dei voti contrari alla legge è uguale o superiore a quello dei voti a favore.
Nel primo caso il Presidente della Repubblica procede alla promulgazione della legge costituzionale, a cui segue la pubblicazione e l’entrata in vigore della legge. Nel secondo caso, invece, il risultato del referendum viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a cura del ministro della Giustizia e la legge non produce alcun effetto dal punti di vista giuridico.

mercoledì 9 giugno 2010

The types and role of the Economy

Di Simone Bagnato.

In economic affair there are the types and role of the economy.
Economies differ in the economic resources: land, labour and capital.
To decide how allocate resources and all economies must find the answer to 3 basic question which relate to the production and distribution of goods and services: What should be produced? How should it be produced? For whom should it be produced? Not all countries have the same method of organising their economy.
There are 3 economic system: -the free market system, the mixed economy and the planned system.
The government completely controls production in a planned economy.

SMITH and KEYNES, the two innovators:

Adam Smith (1723-90) was one of the first real economists. He was a Scotsman. In 1776 he wrote a very famous book called Inquiry the Nature and Causes of the Wealth of Nations. This established theories relating to labour, distribution, wages, prices and money. Smith also formulated the theory of the natural freedom of trade and commerce, laissez-faire, which changed the field of economics significantly and also shaped the political theory of the century.
John Maynard Keynes (1883-1946) was an English baron, whose wellknown works The economic Consequences of the Peace (1919), A Treatise on Money (1930) and The General Theory of Employment, Interest and Money (1936) made him one of the most famous economists of the twentieth century. Keynes believed in a planned economy and encouraged government spending in excess of revenue by borrowing to finance the deficit.


martedì 8 giugno 2010

Il Parlamento

Il Parlamento
di Serena Digiovanni e Maurizio Volpe

È l’organo costituzionale rappresentativo dei cittadini al quale vengono affidate la funzione legislativa e la funzione di indirizzo politico e di controllo sull’attività del Governo.
Adotta un sistema bicamerale perfetto, formato da due Camere con organi distinti ma con gli stessi poteri.
Differenze tra le due camere:
• Numero dei componenti: la Camera dei deputati è formata da 630 deputati eletti da tutti i cittadini, il Senato è formato da 315 senatori elettivi più alcuni senatori a vita
• L’età minima richiesta per l’elettorato passivo e attivo: per la Camera dei deputati è necessario aver compiuto 18 anni per essere elettori e 25 per essere eletti, per la Camera del Senato il limite è di 25 anni per l’elettorato attivo e 40 per l’elettorato passivo.
E' utilizzato un sistema elettorale di tipo proporzionale corretto da un eventuale premio di maggioranza.
Il bicameralismo perfetto garantisce una maggiore ponderazione nell’attività legislativa e un controllo reciproco fra le camere. Si dimostra però inefficiente e complesso in quanto la formazione di decisioni politiche è molto lungo e il controllo fra le camere è solo formale.
La costituzione prevede la riunione in seduta comune del parlamento per le seguenti deliberazioni:
• L’elezione del Presidente della Repubblica, con i rappresentanti delle regioni
• La messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione
• L’elezione di un terzo dei membri elettivi del Cosiglio superiore della magistratura e un terzo dei giudici della Corte costituzionale
Ogni camera ha un proprio regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, dal punto di vista formale i regolamenti parlamentari sono atti aventi forza di legge ma, nelle materie a loro riservate prevalgono sulle leggi ordinarie e sugli altri atti equiparati alle leggi ordinarie.
Di regola la legislatura, cioè il periodo in cui rimangono in carica le Camere, è di cinque anni, ma può avere una durata più breve nel caso di scioglimento anticipato di una o di entrambe le Camere; è vietata la proroga della duratura delle Camere, cioè il prolungamento della legislatura, ma le Camere continuano a esercitare i loro poteri fino all’insediamento del nuovo Parlamento
L’organizzazione interna delle Camere comprende principalmente i seguenti organi:
• Presidente della Camera: ha il compito di rappresentanza della Camera e di direzione dei lavori parlamentari
• Gruppi parlamentari:sono raggruppamenti di deputati o di senatori appartenenti allo stesso partito o con un orientamento politico simile, a eccezione del gruppo misto
• Commissioni parlamentari permanenti: sono gruppi ristretti di deputati e di senatori, formati in proporzione ai gruppi parlamentari, che sono competenti in una determinata materia e svolgono importanti funzioni nel procedimento legislativo
• Giunte parlamentari: sono gruppi ristretti di deputati o di senatori, formati in proporzione ai gruppi parlamentari ma, a differenza delle commissioni, si occupano della organizzazione interna e del funzionamento delle Camere
Per le deliberazioni del Parlamento di regola sono necessari la presenza della maggioranza dei componenti di una Camera e il voto favorevole della maggioranza dei presenti o maggioranza semplice; in alcuni casi però è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di una Camera o una maggioranza qualificata.
Di regola le votazioni si svolgono a scrutinio palese, la votazione a scrutinio segreto è ammessa soltanto nei casi previsti dai regolamenti.

Membri del Parlamento
Per l’elezione dei membri del Parlamento è necessario che non ricorrano delle cause d’ineleggibilità o d’incompatibilità. Le cause d’ineleggibilità sono situazioni precedenti alle elezioni che non consentono di presentarsi come candidati alle elezioni, in quanto gli altri candidati sarebbero ingiustamente svantaggiati, e rendono nulla l’eventuale elezione.
Le cause d’incompatibilità sono situazioni successive alle elezioni che non consentono di svolgere le funzioni di membro del Parlamento, in quanto la carica di deputato o di senatore è in contrasto con un ‘altra carica o con un altro ufficio, e producono la decadenza dalla carica. Il controllo dell’esistenza di eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità e la adozione dei provvedimenti conseguenti, la cosiddetta verifica dei poteri, è di esclusiva competenza di ciascuna Camera.

Divieto del mandato imperativo
Nell’esercizio delle loro funzioni i membri del Parlamento rappresentano la Nazione, e non coloro che gli hanno eletti, senza vincolo di mandato: non è consentito quindi di un incarico vincolante da parte degli elettori ai propri rappresentanti in Parlamento, il cosiddetto divieto del mandato imperativo.

Prerogative
Per garantire la loro indipendenza e autonomia, ai parlamentari sono riconosciute insindacabilità e inviolabilità. L'insindacabilità riguarda le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni nel senso che, dopo la scadenza del loro mandato, i membri del Parlamento non possono essere sottoposti a un processo civile, amministrativo o penale per la loro attività. L’inviolabilità consiste nella necessità di una autorizzazione delle Camera di appartenenza per poter procedere all’arresto o ad un’altra misura restrittiva della libertà personale di un membro del Parlamento, a meno che non si tratti di un arresto in flagranza. In seguito all’abolizione della cosiddetta immunità parlamentare e invece, non è più necessaria un'autorizzazione per iniziare un procedimento riguardante un parlamentare o per eseguire una sentenza definitiva di condanna nei suoi confronti.
Ai parlamentari viene riconosciuta anche una indennità economica stabilita dalla legge.