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giovedì 10 giugno 2010

La Funzione Legislativa Costituzionale

Di Rocco Palaia

Le leggi costituzionali sono approvate dal Parlamento con un procedimento costituzionale o “aggravato”, cioè più lungo e complesso rispetto a quello previsto per le leggi ordinarie.
Una legge costituzionale deve essere approvata due volte da ciascuna camera con un intervallo almeno di tre mesi tra la prima e la seconda votazione di ciascuna Camera, e a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera nella seconda votazione.
Entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, un quinto dei componenti di una Camera, 500000 elettori o cinque Consigli regionali possono richiedere un referendum costituzionale.
Il referendum è un istituto di democrazia diretta con il quale il popoli viene chiamato a esprimere direttamente la propria volontà su una determinata questione.
In particolare il referendum sulle leggi costituzionali, che viene chiamato anche sospensivo, sospende la promulgazione e l’entrata in vigore della legge e costituisce una garanzia per le minoranze politiche: se la maggioranza parlamentare approva una legge con la quale modifica le regole fondamentali della organizzazione politica, economica e sociale del Paese, l’opposizione può ricorrere al popolo per verificare se la volontà della maggioranza degli elettori coincide effettivamente con quella dei loro rappresentati eletti in Parlamento.
Quando nella seconda votazione entrambe le Camere hanno approvato una legge costituzionale a maggioranza qualificata di almeno due terzi, la legge viene presentata al Presidente della Repubblica per la promulgazione a cui seguono, la pubblicazione e la entrata in vigore.
Quando anche una soltanto delle due Camere nella seconda votazione ha approvato una legge costituzionale a maggioranza assoluta ma inferiore a due terzi, la legge viene riprodotta sulla Gazzetta Ufficiale, con la data dell’approvazione finale e l’avviso che, entro tre mesi, può essere presentata una richiesta di referendum sulla legge.
Se entro questo termine non viene presentata alcuna richiesta di referendum, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge, e successivamente si procede alla sua pubblicazione e alla sua entrata in vigore.
Se la richiesta o le richieste di referendum su una legge costituzionale vengono dichiarate legittime, il Presidente della Repubblica provvede all’indizione del referendum.
La scheda consegnata a ogni elettore contiene l’indicazione della legge sottoposta al referendum e due caselle, una con un SI’ e una con un NO: se barra SI’ sulla scheda l’elettore vota a favore dell’approvazione della legge, mentre se barra NO vota contro la sua approvazione.
Il risultato di un referendum costituzionale può essere favorevole all’approvazione della legge costituzionale, se il numero dei voti a favore della legge è superiore a quello dei voti contrari; e sfavorevole all’approvazione della legge costituzionale, se il numero dei voti contrari alla legge è uguale o superiore a quello dei voti a favore.
Nel primo caso il Presidente della Repubblica procede alla promulgazione della legge costituzionale, a cui segue la pubblicazione e l’entrata in vigore della legge. Nel secondo caso, invece, il risultato del referendum viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a cura del ministro della Giustizia e la legge non produce alcun effetto dal punti di vista giuridico.

martedì 8 giugno 2010

Il Parlamento

Il Parlamento
di Serena Digiovanni e Maurizio Volpe

È l’organo costituzionale rappresentativo dei cittadini al quale vengono affidate la funzione legislativa e la funzione di indirizzo politico e di controllo sull’attività del Governo.
Adotta un sistema bicamerale perfetto, formato da due Camere con organi distinti ma con gli stessi poteri.
Differenze tra le due camere:
• Numero dei componenti: la Camera dei deputati è formata da 630 deputati eletti da tutti i cittadini, il Senato è formato da 315 senatori elettivi più alcuni senatori a vita
• L’età minima richiesta per l’elettorato passivo e attivo: per la Camera dei deputati è necessario aver compiuto 18 anni per essere elettori e 25 per essere eletti, per la Camera del Senato il limite è di 25 anni per l’elettorato attivo e 40 per l’elettorato passivo.
E' utilizzato un sistema elettorale di tipo proporzionale corretto da un eventuale premio di maggioranza.
Il bicameralismo perfetto garantisce una maggiore ponderazione nell’attività legislativa e un controllo reciproco fra le camere. Si dimostra però inefficiente e complesso in quanto la formazione di decisioni politiche è molto lungo e il controllo fra le camere è solo formale.
La costituzione prevede la riunione in seduta comune del parlamento per le seguenti deliberazioni:
• L’elezione del Presidente della Repubblica, con i rappresentanti delle regioni
• La messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione
• L’elezione di un terzo dei membri elettivi del Cosiglio superiore della magistratura e un terzo dei giudici della Corte costituzionale
Ogni camera ha un proprio regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, dal punto di vista formale i regolamenti parlamentari sono atti aventi forza di legge ma, nelle materie a loro riservate prevalgono sulle leggi ordinarie e sugli altri atti equiparati alle leggi ordinarie.
Di regola la legislatura, cioè il periodo in cui rimangono in carica le Camere, è di cinque anni, ma può avere una durata più breve nel caso di scioglimento anticipato di una o di entrambe le Camere; è vietata la proroga della duratura delle Camere, cioè il prolungamento della legislatura, ma le Camere continuano a esercitare i loro poteri fino all’insediamento del nuovo Parlamento
L’organizzazione interna delle Camere comprende principalmente i seguenti organi:
• Presidente della Camera: ha il compito di rappresentanza della Camera e di direzione dei lavori parlamentari
• Gruppi parlamentari:sono raggruppamenti di deputati o di senatori appartenenti allo stesso partito o con un orientamento politico simile, a eccezione del gruppo misto
• Commissioni parlamentari permanenti: sono gruppi ristretti di deputati e di senatori, formati in proporzione ai gruppi parlamentari, che sono competenti in una determinata materia e svolgono importanti funzioni nel procedimento legislativo
• Giunte parlamentari: sono gruppi ristretti di deputati o di senatori, formati in proporzione ai gruppi parlamentari ma, a differenza delle commissioni, si occupano della organizzazione interna e del funzionamento delle Camere
Per le deliberazioni del Parlamento di regola sono necessari la presenza della maggioranza dei componenti di una Camera e il voto favorevole della maggioranza dei presenti o maggioranza semplice; in alcuni casi però è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di una Camera o una maggioranza qualificata.
Di regola le votazioni si svolgono a scrutinio palese, la votazione a scrutinio segreto è ammessa soltanto nei casi previsti dai regolamenti.

Membri del Parlamento
Per l’elezione dei membri del Parlamento è necessario che non ricorrano delle cause d’ineleggibilità o d’incompatibilità. Le cause d’ineleggibilità sono situazioni precedenti alle elezioni che non consentono di presentarsi come candidati alle elezioni, in quanto gli altri candidati sarebbero ingiustamente svantaggiati, e rendono nulla l’eventuale elezione.
Le cause d’incompatibilità sono situazioni successive alle elezioni che non consentono di svolgere le funzioni di membro del Parlamento, in quanto la carica di deputato o di senatore è in contrasto con un ‘altra carica o con un altro ufficio, e producono la decadenza dalla carica. Il controllo dell’esistenza di eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità e la adozione dei provvedimenti conseguenti, la cosiddetta verifica dei poteri, è di esclusiva competenza di ciascuna Camera.

Divieto del mandato imperativo
Nell’esercizio delle loro funzioni i membri del Parlamento rappresentano la Nazione, e non coloro che gli hanno eletti, senza vincolo di mandato: non è consentito quindi di un incarico vincolante da parte degli elettori ai propri rappresentanti in Parlamento, il cosiddetto divieto del mandato imperativo.

Prerogative
Per garantire la loro indipendenza e autonomia, ai parlamentari sono riconosciute insindacabilità e inviolabilità. L'insindacabilità riguarda le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni nel senso che, dopo la scadenza del loro mandato, i membri del Parlamento non possono essere sottoposti a un processo civile, amministrativo o penale per la loro attività. L’inviolabilità consiste nella necessità di una autorizzazione delle Camera di appartenenza per poter procedere all’arresto o ad un’altra misura restrittiva della libertà personale di un membro del Parlamento, a meno che non si tratti di un arresto in flagranza. In seguito all’abolizione della cosiddetta immunità parlamentare e invece, non è più necessaria un'autorizzazione per iniziare un procedimento riguardante un parlamentare o per eseguire una sentenza definitiva di condanna nei suoi confronti.
Ai parlamentari viene riconosciuta anche una indennità economica stabilita dalla legge.

lunedì 7 giugno 2010

LO STATO E LA SOCIETA'

Di BERSANETTI ANDREA

STATO:è costituito da un popolo stanziato su un territorio e soggetto a una sovranità.
Gli elementi costitutivi dello stato, quindi, sono il popolo,il territorio e la sovranità.

STATO-APPARATO E STATO-COMUNITA’
Il termine Stato viene utilizzato per indicare sia lo Stato come apparato sia lo Stato come comunità.
Lo Stato-apparato indica l’insieme degli organi che compongono uno Stato; lo Stato-comunità indica l’insieme delle persone che fanno parte di uno Stato.
Lo Stato è una persona giuridica e un ente politico o a fini generali,in quanto è un soggetto di diritto e ha come scopo la soddisfazione dei bisogni collettivi; l’acquisto della personalità giuridica nei rapporti interni con i cittadini avviene con la sua formazione, mentre nei rapporti esterni con gli altri Stati avviene con il suo riconoscimento.

POPOLO:è costituito dai cittadini di uno Stato,cioè dalle persone che hanno la cittadinanza dello Stato.

POPOLAZIONE E NAZIONE
Il popolo so distingue dalla popolazione e dalla nazione.
La popolazione indica l’insieme delle persone che si trovano nel territorio di uno stato,anche soltanto temporaneamente.
La nazione indica le persone che appartengono allo steso gruppo etnico,in quanto hanno in comune la lingua, la cultura, la storia, le tradizioni ecc.
In relazione alla nazionalità dei suoi cittadini uno Stato può essere uno Stato uninazionale, quando all’interno del suo territorio vi è una nazionalità prevalente storicamente sulle altre, o un Stato plurinazionale, quando all’interno del suo territorio non vi è una nazionalità prevalente ma più
nazionalità.

CITTADINI,STRANIERI E APOLIDI
Dai cittadini di uno stato si distinguono gli stranieri e gli apolidi.
Gli stranieri sono le persone che hanno la cittadinanza di un altro Stato;i cittadini stranieri hanno diritto di ottenere l’asilo politico in Italia e sono ammessi al godimento dei diritti civili soltanto a condizione di reciprocità con i cittadini italiani nel loro Stato
L’ingresso e il soggiorno in Italia dei cittadini extracomunitari è regolamentato dalla legge e subordinato a un permesso delle autorità italiane.
Gli apolidi sono le persone che non hanno la cittadinanza di uno Stato; gli apolidi sono ammessi sempre al godimento dei diritti civili, senza condizione di reciprocità, e hanno gli stessi obblighi dei cittadini italiani; tuttavia sono esclusi dal godimento dei diritti politici.
Gli stranieri e gli apolidi che risiedono o si trovano nel territorio dello Stato italiano devono osservare in ogni caso le leggi penali, di polizia e di pubblica sicurezza.

MODI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA
I principali modi di acquisto della cittadinanza italiana sono:
• La nascita: è cittadino italiano il figlio di padre e/o di madre cittadini italiani dovunque nasca;
• L’adozione: è cittadino italiano il minorenne adottato da padre e/o padre italiani;
• Il matrimonio: è cittadino italiano,a date condizioni, lo straniero o apolide che sposa un cittadino o una cittadina italiana.
La cittadinanza italiana si può acquistare anche, nei casi previsti dalla legge, per elezione o per naturalizzazione.
La legge inoltre disciplina le condizioni e le modalità per la perdita della cittadinanza e per il riacquisto della stessa.

TERRITORIO:il territorio di uno Stato indica l’ambito spaziale sul quale uno Stato esercita la sua sovranità.

ELEMENTI DEL TERRITORIO
Il territorio dello Stato comprende:
• La terraferma o spazio terrestre;
• Le acque territoriali, cioè le acque entro un limite massimo dalle coste;
• Lo spazio aereo
• Il sottosuolo
• Il territorio mobile, costituito da navi e aerei militare e da navi e aerei civili.

EXTRATERRITORIALITA’, IMMUNITA’ TERRITORIALE E ULTRATERRITORIALITA’
In relazione al territorio di uno Stato si distinguono i concetti di extraterritorialità, immunità territoriale e ultraterritorialità.
La extraterritorialità indica le parti appartenenti al territorio di uno Stato che si trovano fisicamente all’interno del territorio di un altro Stato.
La immunità territoriale consiste nella esclusione della sovranità dello Stato su parti del proprio del territorio.
La ultraterritorialità individua l’esercizio della sovranità da parte dello Stato eccezionalmente al di fuori del suo territorio.

SOVRANITA’: è il potere di supremazia o di comando dello Stato su un popolo e su un territorio.

CARETTERI DELLA SOVRANITA’
La sovranità dello Stato, che riguarda sia i rapporti interni nei confronti dei propri cittadini sia i rapporti esterni nei confronti degli altri Stati, presenta i seguenti caratteri:
• Originarietà, in quanto non deriva a un soggetto o ente superiore o da un ente superiore ed è lo Stato stesso che attribuisce la sovranità;
• Esclusività, in quanto spetta solo allo Stato con esclusione di altri soggetti o organi;
• Illimitatezza, in quanto non è sottoposta a vincoli giuridici.

FUNZIONE PUBBLICHE
La sovranità si esprime attraverso l’esercizio delle funzioni pubbliche, che comprendono la funzione legislativa,esecutiva o amministrativa e giurisdizionale.
La funzione legislativa è l’attività diretta a creare,mediante l’approvazione delle leggi, delle norme giuridiche generali e astratte.
La funzione esecutiva o amministrativa è l’attività diretta a soddisfare concretamente, mediante l’emanazione di provvedimenti amministrativi, i bisogni pubblici.
La funzione giurisdizionale è l’attività diretta a risolvere in modo pacifico, mediante lo svolgimento dei processi e l’emanazione di sentenze,i conflitti all’interno della società.

I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI

DI MINGAJ BELINA

DIRITTI DEI CITTADINI: sono disciplinati, in particolare modo, nei principi fondamentali e nella parte prima della Costituzione.

Diritti inviolabili dell’uomo
La Costituzione riconosce a tutti i diritti inviolabili dell’uomo(come il diritto alla vita, al nome, alla difesa ecc) in quanto:
- diritti naturali e ineliminabili;
- diritti della persona come singolo e nelle formazioni sociali.

Uguaglianza formale e sostanziale

La Costituzione afferma il principio di uguaglianza in senso formale e sostanziale.
L’uguaglianza formale o in senso formale, che è prevista da una norma precettiva (cioè è immediatamente vincolante), è l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge: la legge è uguale per tutti i cittadini senza alcuna eccezione o discriminazione.
L’uguaglianza sostanziale o in senso sostanziale che è prevista da una norma programmatica (cioè non immediatamente vincolante), consiste nell’impiego di garantire pari opportunità a tutti i cittadini, rimuovendo gli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

DIRITTI DI LIBERTA’: la Costituzione disciplina in modo analitico alcuni diritti di libertà che, in genere, possono essere soggetti a limitazioni soltanto nei casi previsti dalla legge (riserva di legge) e in seguito a un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione).

Libertà personale: consiste nella libertà da coercizioni fisiche o psichiche.
L’autorità di pubblica sicurezza può procedere all’arresto in flagranza o al fermo di polizia di una persona, se vi è pericolo di fuga, ma il provvedimento (contro il quale è possibile ricorrere al tribunale della libertà) è soggetto alla comunicazione entro 48 ore alla autorità giudiziaria e alla convalida della autorità giudiziaria entro 48 ore dalla comunicazione.
La custodia cautelare o carcerazione preventiva prima della condanna definitiva è ammessa soltanto per i reati più gravi e nei limiti massimi previsti dalla legge.

Libertà di domicilio: consiste nella libertà da indebite ingerenze nella propria vita privata. Le autorità di pubblica sicurezza può procedere a perquisizioni, ispezioni e sequestri negli stessi limiti previsti per la libertà personale.

Libertà delle comunicazioni: consiste nella libertà di muoversi e di stabilire la propria residenza in qualsiasi parte del territorio dello Stato.
In materia di libertà delle comunicazione non sono ammessi provvedimenti provvisori da parte della autorità di pubblica sicurezza.

Libertà di circolazione e di soggiorno: consiste nella libertà di muoversi e di stabilire la propria residenza in qualsiasi parte del territorio dello Stato.
La libertà in esame, che viene riconosciuta in linea di principio soltanto ai cittadini italiani (per gli stranieri e per gli apolidi possono essere previste delle limitazioni), può essere oggetto di limitazioni soltanto in via generale e per motivi sanitari e di sicurezza.

Libertà religiosa: consiste nel diritto di avere o di non avere una fede religiosa, nel diritto di professare la fede anche in pubblico e nel diritto di praticare il culto, a condizione che non si tratti di riti contrari al buon costume.
La libertà religiosa comprende anche le confessioni religiose, che la Costituzione dichiara ugualmente libere davanti alla legge.
I rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono disciplinati in modo bilaterale sulla base dei Patti Lateranensi , la cui eventuale modificazione in modo unilaterale, cioè soltanto da parte dello Stato italiano richiede una legge di revisione costituzionale.
I rapporti tra lo Stato e le confessioni non cattoliche sono disciplinate in modo unilaterale con una legge dello Stato italiano, previa intesa con le confessioni.

Libertà di manifestazione del pensiero: consiste nella libertà di esprimere la propria opinione con qualsiasi mezzo, salvo il limite costituito dal buon costume e dalla tutela di altri valori costituzionalmente garantiti.
La libertà di opinione comprende anche la libertà di informazione, in quanto:
- la stampa non può essere sottoposta a una autorizzazione preventiva o censura, ma soltanto a sequestro nei casi previsti dalla legge;
- la stampa e la radiotelevisione sono sottoposte a norme dirette a evitare la concentrazione della proprietà e a garantire la pluralità della informazione.

RAPPORTI ECONOMICI E SOCIALI

La Costituzione stabilisce i principi fondamentali in materia di rapporti economici e sociali.

RAPPORTI SOCIALI
La disciplina dei rapporti sociali riguarda la famiglia, la salute, la cultura e l’istruzione.

La famiglia viene riconosciuta e tutelata come società naturale fondata sul matrimonio (cosiddetta famiglia legittima, distinta dalla famiglia naturale o di fatto) e sulla uguaglianza morale e giuridica dei coniugi tra loro e nei confronti dei figli.

La salute viene tutelata dalla Costituzione come diritto fondamentale dell’individuo e come interesse della collettività. In particolare:
- lo Stato deve garantire le cure mediche gratuite per le persone indigenti;
- i trattamenti sanitari obbligatori possono essere imposti soltanto nei casi previsti dalla legge e nel rispetto della persona e della dignità umana.

La cultura è libera in tutte le sue manifestazioni (arte, scienza e insegnamento).
Per quanto riguarda la scuola, è prevista una scuola dell’obbligo, uguale per tutti, per almeno otto anni; lo Stato inoltre deve intervenire con aiuti economici per consentire alle persone capaci e meritevoli di continuare gli studi.

RAPPORTI ECONOMICI
In materia di rapporti economici la Costituzione riconosce e tutela sia il lavoro (come diritto e come dovere), considerato un valore fondamentale della società, sia i lavoratori, considerati la parte economicamente e socialmente più debole.
Inoltre la Costituzione afferma alcuni importanti principi in materia di attività economica (prevedendo un sistema a economia mista) e di proprietà privata, disponendo che:
- la proprietà dei mezzi di produzione può essere pubblica o privata;
- l’attività economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o con altri calori costituzionalmente garantiti (come la sicurezza, la libertà e la dignità umana);
- la proprietà privata viene riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale.

DOVERI DEI CITTADINI
La Costituzione disciplina i doveri fondamentali dei cittadini.
I doveri dei cittadini, che sono coperti da una riserva di legge sono:
- la difesa della patria, che costituisce un dovere”sacro” per tutti i cittadini e riguarda, in particolare, il servizio militare;
- il dovere di concorrere alle spese pubbliche in base alla propria capacità contributiva e a un sistema tributario prevalentemente progressiva;
- la fedeltà alla Repubblica e l’osservanza della Costituzione, con l’obbligo di prestare il giuramento nei casi previsti dalla legge.

LA CORTE COSTITUZIONALE

di Simone Bagnato




In base all'art. 134 della Costituzione, la Corte costituzionale giudica:• sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni,
• sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra Regioni
• sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
• sull' ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo (introdotta con la legge costituzionale n. 1 dell'11 marzo 1953).


L'art. 135 comma 1 della Costituzione afferma che «la Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative»


La nomina da parte del capo dello Stato è sicuramente un atto presidenziale in senso stretto per il quale è prevista la controfirma del presidente del Consiglio dei ministri, che può essere negata nel caso di mancanza dei requisiti nei candidati o per gravi ragioni di opportunità. Quindi il contenuto del decreto è deciso autonomamente dal presidente della Repubblica, e la controfirma ha solo lo scopo di certificare la regolarità del procedimento seguito.
L’elezione ad opera del parlamento in seduta comune avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell’assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti.
L’elezione da parte della magistratura avviene con una maggioranza assoluta dei componenti del collegio e in mancanza, in seconda votazione a maggioranza relativa con ballottaggio fra i candidati, in numero doppio di quelli da eleggere, più votati. I giudici sono scelti tra magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
Il giudice così nominato resta in carica nove anni (decorrenti dal giuramento), alla scadenza dei quali cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
Il presidente della Corte costituzionale


La Corte elegge tra i suoi componenti il presidente, una delle più alte cariche dello stato, che rimane in carica tre anni ed è rieleggibile (salvo i termini di scadenza novennali dall'ufficio di giudice). E' prassi invalsa che il presidente venga scelto fra i giudici che stanno concludendo il mandato, in modo da garantire una certa mobilità della carica.


Le decisioni della Corte
Le decisioni della Corte costituzionale assumono la forma delle decisioni giurisdizionali tipiche: sentenze (decisioni di merito), ordinanze (decisioni processuali), decreti (decisioni procedurali). Posta la modesta rilevanza esterna dei decreti, si può quindi affermare che le pronunce della Corte si possano distinguere in due categorie: le sentenze di accoglimento e le decisioni di rigetto (siano esse di merito o processuali).

giovedì 3 giugno 2010

FUNZIONE LEGISLATIVA ORDINARIA

di D'ambrosio Giulia

La funzione più importante attribuita al parlamento è la funzione legislativa, cioè la produzione delle leggi che secondo la costituzione è attribuita alle due Camere.
La formazione delle leggi ordinarie avviene seguendo un procedimento o iter legislativo particolare, che comprende le seguenti fasi:
1. l’iniziativa
2. la discussione e l’approvazione
3. la promulgazione
4. la pubblicazione
5. l’entrata in vigore

PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Quando la proposta viene presentata a una delle due camere, deve contenere il testo della legge suddiviso in articoli e una relazione di accompagnamento, nella quale devono essere spiegati i motivi e gli obiettivi del provvedimento legislativo che viene richiesto al Parlamento.
In base alla nostra costituzione l’iniziativa legislativa è riconosciuta soltanto al Governo, a ciascun membro delle Camere e ad altri organi o enti indicati espressamente da una legge costituzionale, oppure può essere esercitata anche direttamente dal popolo.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE

Il Presidente della Camera al quale è stata presentata una proposta di legge provvede all’assegnazione della proposta alla commissione o alle commissioni parlamentari competenti per materia.
L’esame e l’approvazione di una proposta di legge da parte di una Camera possono avvenire seguendo una PROCEDURA ORDINARIA o PROCEDURA SPECIALE.

PROCEDURA ORDINARIA
- La proposta di legge presentata alla Camera dei deputati o al Senato viene assegnata a una commissione parlamentare in sede referente.
- La commissione referente svolge soltanto un’attività preparatoria, in quanto esamina il progetto di legge, propone eventuali modifiche al testo e poi lo trasmette alla camera con una relazione.
- L’assemblea procede alla discussione sulle linee generali della proposta di legge, dopo aver sentito l’esposizione del relatore o dei relatori nominati dalla commissione, e alla discussione e votazione sui singoli articoli.
- Durante la discussione parlamentare i membri della Camera o il Governo possono presentare degli emendamenti, cioè delle proposte di modifiche o aggiunte al progetto di legge originale, che devono essere votati prima del testo dell’articolo a cui si riferiscono.
Conclusa la votazione sui singoli articoli, i presidenti dei gruppi parlamentari pronunciano la dichiarazione di voto e, subito dopo, l’assemblea procede alla votazione finale sul progetto di legge nel suo complesso.
- Una proposta di legge è approvata se, al momento della votazione, è presente in aula la maggioranza dei componenti della Camera (quorum costitutivo) e se vota a favore la maggioranza dei presenti (quorum deliberativo).
- Se nella votazione finale non si raggiunge la maggioranza richiesta dalla Costituzione, il procedimento legislativo si arresta; se la proposta di legge viene approvata, invece, il Presidente della Camera, deve disporne la trasmissione all’altra Camera, dove seguirà il medesimo procedimento ordinario o un procedimento diverso.
Se la seconda Camera respinge la proposta di legge, il procedimento legislativo si interrompe e, in base ai regolamenti parlamentari, il medesimo progetto di legge non può essere rappresentato prima dei sei mesi; se al contrario anche la seconda Camera approva la proposta di legge, si possono verificare due situazioni diverse:
 se vengono introdotti uno o più emendamenti, il progetto di legge modificato dalla seconda Camera deve tornare alla prima Camera, che può approvarlo senza modifiche (e in questo caso la proposta di legge deve ritornare alla seconda Camera, cosiddetta navetta o spola parlamentare, e cosi via fino a quando una delle due Camere non approva senza modifiche il testo che è stato già approvato dall’altra).
 se non vengono proposti o approvati degli emendamenti la legge è approvata in modo definitivo, e si passa alla fase successiva della promulgazione.

PROCEDURA ABBREVIATA
Una variante del procedimento ordinario è il procedimento abbreviato che si svolge nello stesso modo ma, in seguito alla dichiarazione di urgenza del provvedimento legislativo, con la riduzione alla metà dei termini previsti dai regolamenti parlamentari.

PROCEDURA SPECIALE

La procedura speciale è meno complessa e più rapida rispetto a quella ordinaria: il Presidente della Camera al quale viene presentata o trasmessa una proposta di legge, infatti, può decidere se assegnarla alla commissione parlamentare competente per materia in sede legislativa o deliberante.
 la commissione in sede deliberante si occupa dell’intero procedimento legislativo e approva o respinge la proposta di legge, ma la Costituzione stabilisce i seguenti limiti al ricorso alla procedura in esame:
- fino al momento dell’approvazione definitiva da parte della commissione, il Governo o un gruppo di parlamentari può richiedere il passaggio in aula della proposta di legge e in questo caso, a seconda del momento in cui viene presentata la richiesta, davanti all’intera Camera si svolgono la discussione e la votazione articolo per articolo con successiva dichiarazione di voto e votazione finale oppure soltanto la dichiarazione di voto con votazione finale;
- le proposte di legge più importanti devono essere approvate necessariamente con la procedura ordinaria, in quanto sono coperte dalla cosiddetta “riserva dell’assemblea”.

PROCEDURA INTERMEDIA

La commissione, in sede redigente, esamina il progetto di legge e procede alla discussione e votazione degli emendamenti e dei singoli articoli; di seguito il testo approvato dalla commissione viene trasmesso all’assemblea, davanti alla quale si svolge la dichiarazione di voto da parte dei capigruppo e poi la votazione finale sull’intero progetto di legge, che può essere soltanto approvato o respinto “in blocco” senza apportarvi alcuna modifica o integrazione.

PROMULGAZIONE

Quando la legge è stata approvata da entrambe le camere, con una delle procedure che abbiamo esaminato, la legge deve essere trasmessa al Capo dello Stato per la sua promulgazione.
La PROMULGAZIONE è la dichiarazione solenne, da parte del Presidente della Repubblica, che una legge è stata approvata dal Parlamento ed è giuridicamente perfetta; deve essere effettuata entro un mese dall’approvazione della legge o, se entrambe le Camere ne hanno dichiarato l’urgenza a maggioranza assoluta dei loro componenti, nel termine più breve stabilito dal Parlamento.
La promulgazione di una legge da parte del Capo dello Stato svolge soltanto una funzione di controllo e di garanzia costituzionale, in quanto se egli ritiene che la legge approvata dalle Camere sia illegittima o inopportuna. Infatti, il Presidente della Repubblica può esercitare il veto sospensivo, sospendendo la promulgazione e rinviando la legge al Parlamento con un messaggio motivato; se in seguito al rinvio le Camere approvano di nuovo la legge, però, il Capo dello Stato è obbligato a promulgarla.

PUBBLICAZIONE
Dopo la promulgazione si deve procedere alla pubblicazione della legge, per consentire a tutti di poterne conoscere il contenuto: il testo originale della legge, quindi, deve essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana e riprodotto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ENTRATA IN VIGORE

L’ultima fase dell’iter di formazione di una legge ordinaria è costituita dalla sua entrata in vigore; una legge entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione (vacatio legis).
Decorso questo periodo, la legge diventa obbligatoria per tutti i destinatari e di regola non è possibile invocare l’ignoranza della legge come scusante della sua inosservanza, cioè chi ha violato una norma giuridica non può cercare di evitare l’applicazione della sanzione sostenendo che non conosceva l’esistenza o il contenuto della norma.

Il Governo

Di Caterina Capitummino
IL GOVERNO
Il governo è titolare del potere esecutivo e svolge sia un'attività di governo sia un'attività amministrativa in senso stretto.
  • L’attività amministrativa in senso stretto, rivolta a eseguire le leggi e a soddisfare concretamente i bisogni collettivi;
  • L’attività politica o di indirizzo politico, diretta a realizzare un determinato programma politico nei rapporti interni e internazionali.
L’attività amministrativa è esercitata dai singoli ministri, mentre l’attività politica è svolta dall’intero Consiglio dei ministri,sotto la direzione e il coordinamento del Presidente del consiglio.
Il Governo è formato da organi necessari e organi non necessari.

ORGANI NECESSARI

CONSIGLIO DEI MINISTRI
E’ un organo collegiale e complesso, perché è formato da più persone fisiche e da più organi semplici. Formato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai singoli ministri. Ha il compito di stabilire la politica generale del Governo, delibera sulle questioni riguardanti l’indirizzo politico del Governo, definisce l’indirizzo generale dell’azione amministrativa e infine risolve i conflitti di attribuzione che possono sorgere tra i ministri.
Per quanto riguarda il funzionamento, il Consiglio dei ministri si riunisce a Palazzo Chigi a Roma e ha un proprio regolamento interno che ne disciplina l’attività, la convinzione e la fissazione dell’ordine del giorno sono effettuate dal Presidente del Consiglio. Le riunioni del Consiglio dei ministri non sono pubbliche, a differenza delle sedute del Parlamento; le decisioni sono prese a maggioranza ma il Presidente, che è responsabile in prima persona della politica del Governo, non può essere obbligato a subire delle decisioni contro la sua volontà e, in caso di disaccordo, può presentare o minacciare di presentare le dimissioni dell’esecutivo al Capo dello Stato.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Svolge una funzione di “timoniere” dell’attività dell’intero Governo e di propulsione dell’azione dei singoli ministri.
Ha il compito di dirigere la politica generale del Governo e di promuovere e coordinare l’attività dei singoli ministri, al fine di mantenere l’unità dell’indirizzo politico e amministrativo del Governo.
Tra il Presidente Del Consiglio e i ministri non esiste un vero e proprio rapporto di natura gerarchica: il Presidente del Consiglio pertanto non può datare ordini ai ministri riguardo alla gestione del loro ministero, di cui sono responsabili personalmente, e non può revocare i ministri ad obbligarli a dimettersi ma, se il loro comportamento è incompatibile con gli obiettivi del Governo, può dimettersi o minacciare di presentare le dimissioni dell’intero Consiglio. Inoltre l’eventuale cessazione della carica del Presidente del Consiglio per qualsiasi causa comporta anche le dimissioni dell’intero Consiglio dei ministri.
In particolare il Presidente del Consiglio:
• Comunica al Parlamento la composizione del Consiglio dei ministri e ogni eventuale modificazione successiva, chiede la fiducia e può porre la questione di fiducia su un provvedimento
• Pone la controfirma sugli atti più importanti del Presidente della Repubblica
• Indirizza ai ministri le direttive politiche e amministrative
• Può ordinare la sospensione dell’adozione di un atto da parte di un singolo ministro
• Può istituire con un proprio decreto appositi comitati interministeriali

La posizione del Presidente del Consiglio è stata rafforzata anche con la creazione di una struttura organizzativa alle sue dirette dipendenze, denominata Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I MINISTRI
Sono organi costituzionali, in quanti svolgono collegialmente funzioni politiche o di governo come membri del Consiglio dei ministri, e organi amministrativi, in quanto esercitano individualmente funzioni esecutive come responsabili di un determinato ministero o dicastero.
Di solito i membri del Governo sono “politici”, cioè parlamentari eletti dai cittadini, ma in alcuni casi possono essere esperti o “tecnici” collegati alle forze politiche della maggioranza.
Una figura particolare di ministri è costituita dai ministri ad interim:si tratta di membri del Governo ai quali,in aggiunta ai loro compiti ordinari, viene affidato un altro ministeri. Di solito l’incarico di reggere temporaneamente o ad interim un ministro, che viene attribuito con un decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, ha la funzione di coprire un ministero vacante in seguito alla morte, alle dimissioni o alla decadenza dalla carica del suo titolare; in alcuni casi, invece, il Presidente del Consiglio o a un ministro viene affidata la titolarità di più ministeri per motivi di opportunità o di convenzione politica.


ORGANI NON NECESSARI
In un Governo vi possono essere anche alcuni organi eventuali, che non sono previsti dalla Costituzione e sono subordinati agli organi necessari. La nomina è dovuta all’esigenza politica di garantire un equilibrio tra i diversi partiti che fanno parte della maggioranza governativa, sono:

  • Vicepresidente del Consiglio:
La funzione più importante del vicepresidente del Consiglio consiste nello svolgere la funzione supplente del Presidente,sostituendolo in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Se in un Governo non è stato nominato il vicepresidente la supplenza spetta al ministro più anziano.

  • Ministri senza portafoglio:
Svolgono funzioni soltanto politiche o tecniche. Il termine <<>>
India che questi ministri, non disponendo di un autonomo apparato amministrativo, non hanno stanziamenti specifici nel bilancio statale e dipendono dalla Presidenza del Consiglio. E’ da notare che, mentre il numero e le attribuzioni dei ministeri devono essere stabiliti dalla legge, i ministri senza portafoglio possono essere decisi da ogni Governo.
I ministri senza portafoglio possono essere nominati con un decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio e svolgono le funzioni espressamente delegate loro dal Presidente del Consiglio.

  • Sottosegretari:
Si tratta di organi ausiliari o di fiducia di un ministro che vengono nominati con un decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio. I sottosegretari, che prima di entrare in carica devono prestare giuramento <<>> del Presidente del Consiglio, sono assegnati ad un singolo ministero e collaborano con il ministro, esercitando i compiti stabiliti dalla legge o delegati con un decreto ministeriale.

  • Commissari straordinari:
I commissari straordinari del Governo sono incaricati di realizzare alcuni obiettivi specifici o di assicurare il coordinamento tra diverse amministrazioni statali.

Il corpo elettorale e le elezioni politiche

di Carotenuto Francesca


Il corpo elettorale

La democrazia può essere esercitata in modo diretto o indiretto.

Nella democrazia diretta i cittadini partecipano personalmente al governo del paese, cioè decidono direttamente le questioni di interesse collettivo.

Nella democrazia indiretta i cittadini eleggono i loro rappresentanti, che sono incaricati di prendere le decisioni di interesse collettivo.

In una democrazia indiretta assume un ruolo centrale il corpo elettorale che è costituito da tutti coloro a cui è riconosciuto l’elettorato attivo, cioè il diritto di votare nelle elezioni.

In base alla Costituzione il diritto di voto è:

- universale:è riconosciuto a coloro che hanno la cittadinanza italiana e ha compiuto diciotto anni o per le elezioni del Senato venticinque anni;

- personale: deve essere esercitato direttamente da ogni elettore e non è possibile dare una delega o un mandato per votare a un’altra persona;

- uguale: il voto di ogni elettore ha lo stesso “peso” o valore del voto di qualsiasi altro elettore;

- libero: ogni elettore deve essere libero di votare nel modo che ritiene più giusto od opportuno,senza pressioni o condizionamenti esterni;

- segreto: deve essere garantita la riservatezza del voto;

- obbligatorio:è un dovere civico.


Le elezioni politiche

Alla base della democrazia indiretta vi sono le elezioni,attraverso le quali i cittadini scelgono liberamente le persone incaricate di rappresentarli.

In seguito a una recente riforma le elezioni politiche,cioè le elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato,si svolgono con un sistema elettorale proporzionale,che ha sostituito il precedente sistema di tipo maggioritario.

I gruppi e i partiti politici che partecipano alle elezioni devono presentare una lista di candidati,che deve essere contraddistinta da un contrassegno o simbolo e può essere una lista autonoma oppure una lista collegata ad altre liste in una coalizione.

Al momento della presentazione delle liste i partiti o le coalizioni devono presentare il loro programma e indicare la persona del capo del partito o della coalizione.

In base al testo unico delle leggi elettorali per l’elezione della Camera dei deputati il territorio dello Stato italiano viene diviso in ventisette circoscrizioni territoriali più una circoscrizione estero;i deputati attribuiti a ciascuna circoscrizione territoriale sono determinati dividendo i 617 seggi rimanenti in proporzione alla popolazione residente nelle diverse circoscrizioni,in base all’ultimo censimento nazionale.

Il procedimento per eleggere la Camera dei deputati si svolge nel seguente modo:

· individuazione dei partiti e delle coalizioni di partiti che hanno superato le soglie di sbarramento,cioè la percentuale minima di voti nazionali validi che consente di partecipare all’assegnazione dei seggi;

· ripartizione dei seggi a livello nazionale tra i partiti e le coalizioni di partiti che superano lo sbarramento;

· attribuzione del premio di maggioranza,che consente in ogni caso al partito o alla coalizione di maggioranza di raggiungere almeno il 55% dei seggi;

· distribuzione dei seggi tra le liste o le coalizioni di liste;

· attribuzione dei seggi a livello circoscrizionale tra le diverse liste o coalizioni di liste.

Anche le elezioni per il Senato si svolgono con un sistema proporzionale ma a differenza delle elezioni per la Camera dei deputati,l’assegnazione dei seggi alle diverse forze politiche avviene su base regionale.

I seggi spettanti a ciascuna regione sono determinati in base alla popolazione residente nella regione,secondo l’ultimo censimento generale,ma ogni regione deve avere almeno 7 senatori tranne il Molise e la Valle d’Aosta,che hanno 2 senatori e 1 senatore.

In base al testo unico delle leggi per l’elezione del Senato,6 senatori su 315 sono assegnati alla circoscrizione estero,mentre gli altri 309 sono eletti nelle circoscrizioni regionali.

Il procedimento per eleggere il Senato della Repubblica è simile a quello adottato per la Camera dei deputati.

Anche nelle elezioni per il Senato sono previsti una soglia di sbarramento e un eventuale premio di maggioranza,su base regionale,che può essere assegnato al partito o al gruppo di partiti che ha ottenuto la maggioranza dei voti quando non raggiunge il 55% dei seggi del Senato.

martedì 25 maggio 2010

ONU

di Esmeralda Shehu

ONU
Organizzazione nazioni unite


E’ un organizzazione internazionale che è stata costituita nel 1948, in sostituzione della precedente Società delle Nazioni, con lo scopo di garantire la pace e la sicurezza tra le Nazioni e di promuovere la cooperazione internazionale e il rispetto dei diritti umani.
L’Onu, a cui aderiscono quasi tutti i paesi del mondo, può adottare misure preventive o anche coercitive per mantenere e stabilire la pace e la sicurezza internazionale.

Gli organi principali dell’ONU sono:

• L’assemblea generale, formata dai rappresentanti degli stati membri, che è l’organo deliberativo in quanto può adottare a maggioranza delle raccomandazioni non vincolanti per gli Stati membri;
• Il consiglio di sicurezza, formato dai rappresentanti di quindici Stati membri che può adottare a maggioranza delle risoluzioni vincolanti per gli Stati membri implicati anche, quando necessario l’adozione di misure coercitive;
• Il segretario generale, nominato per cinque anni dall’assemblea generale su proposta su proposta del consiglio di sicurezza, che ha la rappresentanza delle Nazioni Unite nei confronti dei singoli Stati e delle altre organizzazioni internazionale e svolge una funzione di mediatore nelle controversie internazionali;
• La corte internazionale di giustizia, formata da quindici giudici nominati per nove anni dall’assemblea generale e dal Consiglio di Sicurezza, che è incaricata della risoluzione delle controversie giuridiche tra gli Stati che accettino di sottoporsi volontariamente alla sua giurisdizione,
• Il Consiglio economico, costituito da cinquantaquattro membri nominati per tre anni dagli Stati membri, con funzioni in materia economico e sociale.

Nell’ambito dell’ Onu operano diversi organismi o agenzie con compiti specifici in alcuni settori riguardanti la cooperazione internazionale.

venerdì 7 maggio 2010

LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

di Fabio Brizi

IL PARLAMENTO EUROPEO
Il parlamento europeo ha funzioni in materia legislativa e di bilancio, nonché di indirizzo e di controllo politico.
Dal 2007 il Parlamento è formato da 785 deputati, eletti direttamente dai cittadini europei per cinque anni e in numero diverso nei diversi Paesi, in proporzione alla popolazione di ciascun Paese.
All’interno dell’assemblea gli eurodeputati sono divisi in gruppi politici transnazionali e in commissioni parlamentari.
Le votazioni del Parlamento europeo avvengono a maggioranza semplice dei voti espressi o, in alcuni casi, a maggioranza qualificata.
Le funzioni principali del Parlamento riguardano:
- la partecipazione al procedimento legislativo insieme al Consiglio europeo;
- l’approvazione del bilancio comunitario;
- l’attività di indirizzo e controllo politico nei confronti degli altri organismi comunitari.

IL CONSIGLIO EUROPEO
Il Consiglio europeo ha una funzione di impulso e di indirizzo politico, consistente in particolare nell’individuare gli orientamenti e le direttive politiche generali dell’UE.
È costituito dalle riunioni dei Capi di Stato e di Governo, a cui partecipa anche il Presidente della Commissione europea.
Il Consiglio europeo, che deve riunirsi periodicamente almeno due volte ogni semestre, è guidato da un Presidente che, in seguito alla riforma dei trattati, dovrà essere eletto a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo per un periodo di due anni e mezzo.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Consiglio dei ministri ha importanti funzioni in materia legislativa e deliberativa.
Il Consiglio è formato da un ministro per ogni Stato membro dell’Unione europea, o da un rappresentante a livello ministeriale, che può variare di volta in volta in relazione all’argomento in discussione.
Il Consiglio dei ministri ha un presidente: in seguito alla riforma dei trattati la presidenza non sarà più attribuita a rotazione a uno Stato membro ogni sei mesi, ma in base ai criteri stabiliti dal Consiglio europeo.
Le decisioni del Consiglio dei ministri possono essere adottate:
- all’unanimità dei voti espressi, cioè non considerando le astensioni;
- a maggioranza semplice oppure, in tutti i casi in cui non è stabilito diversamente, a maggioranza qualificata.
La maggioranza qualificata viene calcolata attraverso un sistema di ponderazione dei voti, in quanto a ogni Stato sono attribuiti un certo numero di voti in base alla sua popolazione: una proposta deve essere approvata da un certo numero di voti che rappresentino un certo numero di Stati. Questo sistema di calcolo è stato semplificato dal Trattato di Lisbona, che ha introdotto un sistema di duplice maggioranza costituita da una certa percentuale degli Stati membri che rappresentino una certa percentuale della popolazione.

COMMISSIONE EUROPEA
La Commissione europea è l’organo con funzioni esecutive e di iniziativa legislativa.
Dal 2004 è formata da un commissario di ciascuno Stato membro, me è previsto che in futuro il numero dei commissari non potrà essere superiore a due terzi del numero degli Stati membri.
I commissari devono operare nell’interesse della Unione e sono indipendenti dai singoli Stati.

LA CORTE DI GIUSTIZIA
È costituita da un giudice per ciascuno Stato membro, in modo da rappresentare tutti i 27 ordinamenti giuridici nazionali dell’UE. Tuttavia, per motivi di efficienza, raramente la Corte si riunisce in seduta plenaria. Di norma, si tratta di riunioni in “grande sezione”, costituita da 13 giudici, o in sezioni di cinque o tre giudici. La Corte si avvale dell’assistenza di otto “avvocati generali”, che hanno il compito di presentare, pubblicamente e con assoluta imparzialità, conclusioni motivate sulle cause sottoposte alla Corte.
I giudici e gli avvocati generali sono personalità d’indubbia imparzialità, in possesso delle qualifiche o della competenza richieste per ricoprire le più alte cariche giurisdizionali nei paesi di origine. Sono nominati alla Corte di giustizia in base ad un accordo congiunto tra i governi degli Stati membri, e rimangono in carica per un periodo rinnovabile di sei anni.
Per coadiuvare la Corte nella gestione del gran numero di cause portate in giudizio e per offrire ai cittadini una maggiore tutela giuridica, è stato creato nel 1988 un “Tribunale di primo grado”. Questo Tribunale, che affianca la Corte di giustizia, è competente per pronunciarsi su determinati tipi di cause, quali azioni promosse da privati cittadini, società e alcune organizzazioni, e su ricorsi inerenti al diritto della concorrenza. Anche questo tribunale è composto da un giudice per ogni Stato membro.
La Corte si pronuncia sui ricorsi e procedimenti ad essa proposti, fra i quali cinque sono le categorie più comuni:
- procedimenti pregiudiziali;
- ricorsi per inadempimento;
- ricorsi di annullamento;
- ricorsi per carenza;
- azione per risarcimento danni.

mercoledì 5 maggio 2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

di Malik Yuliana e Bersanetti Andrea

E’ Il Capo dello Stato e rappresenta la unità nazionale. La nostra Costituzione configura il Presidente della Repubblica come un organo indipendente e imparziale, incaricato di garantire l’osservanza della Costituzione e il rispetto dell’equilibrio tra i poteri dello Stato.

• ELEZIONE
L’elezione del Presidente della Repubblica viene effettuata dal Parlamento in seduta comune, integrato da tre rappresentanti per ogni Regione (a esclusione della Valle d’Aosta che ha un solo delegato) e convocato dal Presidente della Repubblica avviene a scrutinio segreto e risulta eletto colui che ottiene il voto di almeno due terzi dei componenti della assemblea elettiva in uno dei primi tre scrutini o in mancanza, della maggioranza assoluta dei componenti a partire dal quarto scrutinio.

• REQUISITI E DURATA DEL CARICO
Può essere eletto Presidente della Repubblica qualsiasi cittadino italiano che abbia il godimento dei diritti civili e politici e almeno cinquanta anni di età; il Capo dello Stato, la cui carica è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica o privata, rimane in carica sette anni, decorrenti dal giuramento fatto davanti al Parlamento in seduta comune dopo l’elezione, ed è rieleggibile alla scadenza del mandato.

• SUPPLENZA
In caso di impedimento temporaneo o permanente del Capo dello Stato, cioè di una situazione oggettiva che non gli consenta di fatto di svolgere le sue funzioni, la Costituzione prevede la supplenza o sostituzione del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.
Il supplente può compiere solo gli atti urgenti o di ordinaria amministrazione e rimane in carica fino a quando il Capo dello Stato può riprendere a esercitare le sue funzioni (nel caso di un impedimento temporaneo) o fino al giuramento del nuovo del nuovo Capo dello Stato (nel caso di un impedimento definitivo).

• PREROGATIVE
A garanzia della sua indipendenza e autonomia, la Costituzione riconosce al Capo dello Stato alcune prerogative.
Irresponsabilità: il Presidente della Repubblica non è responsabile giuridicamente per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, in quanto la responsabilità di tali atti è assunta dal Governo con la controfirma, salvo che per i reati presidenziale di alto tradimento o di attentato alla Costituzione.
Se si verifica un reato presidenziale il Capo dello Stato viene messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi componenti e viene sottoposto al giudizio della Corte Costituzionale.
Il presidente della Repubblica è invece responsabile giuridicamente per gli atti privati, cioè per gli atti che compie come privato cittadino.
Inoltre il Presidente della Repubblica è responsabile dal punto di vista politico nei confronti del Parlamento e, indirettamente, dei cittadini.
Tutela penale: il Presidente della Repubblica è tutelato in sede penale, con la previsione di specifici reati che riguardano la lesione fisica o morale della sua persona.
Prerogative economiche: al Presidente della Repubblica sono riconosciuti un assegno personale, come indennità di carica, e una dotazione, che comprende alcune proprietà immobiliari e uno stanziamento annuale in denaro per l’esercizio delle sue funzioni.


ATTI PRESIDENZIALI
Gli atti del capo dello Stato, che assumono la forma di un decreto del Presidente della Repubblica, si distinguono in atti sostanzialmente presidenziali, che sono decisi dal Presidente della Repubblica, e atti solo formalmente presidenziali, che invece sono decisi dal Governo.
I principali atti relativi al potere legislativo sono:
• L’invio di messaggi formali alle Camere su questioni di interesse generale;
• L’indizione delle elezioni e del referendum popolare;
• La convocazione straordinaria delle Camere e o scioglimento anticipato di una o di entrambe le Camere,sentiti i loro Presidenti;
• La promulgazione delle leggi;
• La nomina di cinque senatori.

I principali atti relativi al potere esecutivo sono:
• La nomina del Presidente del Consiglio e,su sua proposta o designazione, dei singoli ministri;
• L’autorizzazione della presentazione dei disegni di legge governativi e della emanazione degli atti normativi del governo;
• La nomina dei funzionari pubblici e l’emanazione degli atti amministrativi nei casi previsti della legge;
• La ratifica dei trattati internazionali e la dichiarazione dello stato di guerra deliberato dal Parlamento;
• Il comando delle forze armate e la presidenza del Consiglio supremo di difesa.

I principali atti relativi al potere giurisdizionale, infine,sono:
• La presidenza del Consiglio superiore della magistratura come organo di “autogoverno” della magistratura;
• La nomina di cinque giudici della Corte costituzionale;
• La concessione della grazia,come provvedimento individuale di clemenza, o la commutazione delle pene nei confronti delle persone condannate.

lunedì 19 aprile 2010

LA FORMAZIONE DELLO STATO ITALIANO

di Raffaele De Piano

L’unificazione italiana è stata realizzata mediante l’annessione al Regno di Sardegna degli Stati preunitari, per effetto delle conquiste militari e dei successivi plebisciti. In seguito all’unificazione politica, la costituzione e la legislazione sabaude vigenti vennero estese alle altre regioni italiane.
La prima costituzione dello Stato italiano è stata lo Statuto Albertino, che era stato emanato nel 1848 dal re di Sardegna Carlo Alberto ed è divenuto la costituzione del neonato Regno d’Italia nel 1861.
Dal punto di vista formale lo Statuto Albertino era una costituzione scritta, concessa, breve e flessibile.
Era una costituzione concessa perché proveniva dal sovrano, che aveva autolimitato i suoi poteri. In realtà, più che una concessione, costituiva il risultato di un compromesso tra la monarchia e la borghesia, dato che nel 1848 tutta l’Europa era stata percorsa da numerosi moti rivoluzionari; era una costituzione breve perché dedicava soltanto poche disposizioni ai diritti e doveri dei cittadini, ed era infine una costituzione flessibile perché poteva essere modificata con una semplice legge ordinaria.
Dal punto di vista formale lo Statuto Albertino è rimasto in vigore dalla nascita dello Stato italiano all’entrata in vigore della nuova Costituzione repubblicana (1861-1948), ma in realtà è stato svuotato progressivamente con una serie di provvedimenti emanati nel periodo liberale e, soprattutto, nel periodo fascista. Il carattere flessibile dello Statuto ha da un lato permesso di adattarlo nel corso del tempo ai cambiamenti della società italiana, dall’altro ha reso possibile l’avvento del fascismo.
Lo Statuto Albertino ha segnato il passaggio dalla monarchia assoluta alla monarchia costituzionale.
Nello Statuto il potere legislativo era attribuito congiuntamente al re e alle due Camere: il Parlamento era infatti formato dal Senato del Regno o Camera alta, e dalla Camera dei deputati o Camera bassa. Il Senato era costituito dai principi di Casa Savoia e dai senatori nominati a vita dal re tra le persone appartenenti a particolari categorie sociali. Oltre alla funzione legislativa il Senato svolgeva anche la funzione di Alta Corte di Giustizia, cioè di giudice nei confronti dei ministri messi in stato di accusa dalla Camera dei deputati e dei senatori accusati di avere commesso dei reati.
La Camera dei deputati invece era costituita dai deputati eletti dal popolo, o meglio da una elite borghese molto ristretta.
Le due Camere quindi riflettevano un’origine sociale differente, come spesso era differente la loro posizione politica: la Camera alta era più conservatrice, mentre la Camera bassa era più liberale e riformatrice.
Ai parlamentari venivano riconosciute alcune prerogative, come l’insindacabilità e la immunità penale, ma non venivano retribuiti.
Lo Statuto riconosceva al re il potere di iniziativa legislativa, e soprattutto il diritto di sanzione delle leggi, in quanto tutte le leggi approvate dal Parlamento dovevano essere approvate anche dal sovrano, che poteva apporre il proprio veto su una legge e impedirle di entrare in vigore.
Il potere esecutivo era attribuito in via esclusiva al sovrano, al quale spettava il potere di nomina e di revoca dei suoi ministri. Al re erano inoltre riconosciute alcune importanti funzioni in materia amministrativa, come il comando delle forze armate e le decisioni in materia di politica estera.
Infine il re era anche a capo del potere giudiziario. I giudici erano funzionari pubblici dipendenti dal Governo e la magistratura era organizzata dalla legge con una struttura di tipo gerarchico. Di fatto i magistrati godevano di alcune limitate garanzie di autonomia nei confronti del Governo e della maggioranza parlamentare; la stessa inamovibilità veniva riconosciuta soltanto ai giudici superiori e veniva interpretata in modo restrittivo.

mercoledì 14 aprile 2010

FORME DI STATO

di Cuman Manuela

FORMA DI STATO
Indica il modo in cui è organizzato il potere politico sul territorio. In relazione alla loro forma, gli Stati si distinguono in unitari, regionali e federali.

FORMA DI STATO UNITARIO

Lo Stato unitario è caratterizzato da un unico popolo, un unico territorio e un unico governo.
Uno stato unitario può essere di tipo accentrato o di tipo accentrato.
- è accentrato quando l’attività di governo è esercitata in modo esclusivo o prevalente da organi centrali, con competenza su tutto il territorio nazionale, o comunque da organi periferici dipendenti da quelli centrali.
- È decentrato quando l’attività di governo è svolta anche da organi locali, con competenza solo su una parte del territorio nazionale (decentramento amministrativo di tipo gerarchico), e da enti locali o territoriali ( decentramento amministrativo di tipo autarchico).

FORMA DI STATO REGIONALE

Lo Stato regionale è caratterizzato dal riconoscimento delle autonomie locali, in quanto attua un decentramento amministrativo legislativo e amministrativo a favore degli enti locali, con una propria popolazione, un proprio territorio e un proprio governo.
Gli enti locali sono titolari di un potere derivato dallo Stato ed esercitano solo le funzioni delegate dallo Stato.

FORMA DI STATO FEDERALE

Lo Stato federale è uno stato formato da più stati federati, che attribuiscono allo Stato centrale alcune funzioni. A differenza degli enti locali, gli Stati federati hanno una vera e propria sovranità e sono titolari esclusivi di tutte le funzioni che non delegano espressamente allo Stato federale.

FORMA DI GOVERNO
Indica il modo in cui viene ripartito il potere politico tra gli organi costituzionali

LA MONARCHIA
La monarchia è una forma di governo caratterizzata dal fatto che il potere del re (la cui carica di solito è ereditaria e a vita) è un potere originario, personale e trasmissibile. Può assumere la forma di una monarchia assoluta, di una monarchia costituzionale pura o di una monarchia parlamentare.

FORMA DI GOVERNO – MONARCHIA ASSOLUTA

Nella monarchia assoluta il potere politico è accentrato nelle mani del sovrano che esercita in modo diretto o indiretto, attraverso organi dipendenti, il potere legislativo, esecutivo e giudiziario.

FORMA DI GOVERNO – MONARCHIA COSTITUZIONALE PURA

Nella monarchia costituzionale pura il potere politico del re è limitato dalla esistenza di una costituzione, che introduce una separazione dei poteri dello Stato: il re conserva un ruolo centrale, ma è potere legislativo, esecutivo e giudiziario vengono esercitati da organi costituzionali indipendenti.

FORMA DI GOVERNO – MONARCHIA PARLAMENTARE

Nella monarchia parlamentare il ruolo politico del re diviene prevalentemente formale e il Parlamento assume un ruolo centrale, come organo eletto dai cittadini: in particolare il Governo, che viene nominato dal re, deve essere sostenuto dalla maggioranza del Parlamento ed è obbligato a dimettersi se viene meno questo rapporto di fiducia.

REPUBBLICA
La repubblica è una forma di governo caratterizzata dal fatto che il potere del Capo dello Stato (la cui carica di solito è elettiva e a termine) è un potere derivato, impersonale e non trasmissibile. Può assumere la forma di una repubblica parlamentare, presidenziale, semipresidenziale o direttoriale.

FORMA DI GOVERNO – REPUBBLICA PARLAMENTARE

Nella repubblica parlamentare il Parlamento esercita una funzione di indirizzo e di controllo politico sul Governo, in quanto l’organo esecutivo viene nominato dal Capo dello Stato ma deve ottenere e mantenere la fiducia dell’organo legislativo. La repubblica parlamentare può presentare una notevole instabilità governativa: se si verifica una crisi di governo, il Parlamento può non concedere la fiducia o votare la sfiducia al Governo in carica e in questo caso il Capo dello Stato può procedere alla nomina di un nuovo Governo oppure allo scioglimento delle camere e alla indizione delle elezioni anticipate.

FORMA DI GOVERNO – REPUBBLICA PRESIDENZIALE (STATI UNITI)

Nella repubblica presidenziale il Capo dello Stato è anche capo del Governo, che è responsabile soltanto nei suoi confronti, nel senso che rimane in carica per tutta la durata del mandato presidenziale e non deve avere la fiducia del Parlamento, che non può provocare una crisi di governo con un voto di sfiducia. La repubblica presidenziale presenta una maggiore stabilità governativa rispetto alla repubblica parlamentare, ma l’organo esecutivo non è sottoposto all’indirizzo e al controllo politico dell’organo legislativo.

FORMA DI GOVERNO – REPUBBLICA SEMIPRESIDENZIALE (FRANCIA)

Nella repubblica semipresidenziale il Capo dello Stato è titolare del potere esecutivo insieme al Capo del Governo, che viene nominato dal Capo dello Stato e in seguito può essere obbligato a dimettersi se la maggioranza del Parlamento vota la sfiducia nei suoi confronti.

FORMA DI GOVERNO – REPUBBLICA DIRETTORIALE (SVIZZERA)

Nella repubblica direttoriale il Parlamento elegge il Governo, che rimane in carica per tutta la durata della legislatura, e uno dei componenti del Governo svolge a rotazione la funzione di Capo del Governo e di Capo dello Stato.