mercoledì 5 maggio 2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

di Malik Yuliana e Bersanetti Andrea

E’ Il Capo dello Stato e rappresenta la unità nazionale. La nostra Costituzione configura il Presidente della Repubblica come un organo indipendente e imparziale, incaricato di garantire l’osservanza della Costituzione e il rispetto dell’equilibrio tra i poteri dello Stato.

• ELEZIONE
L’elezione del Presidente della Repubblica viene effettuata dal Parlamento in seduta comune, integrato da tre rappresentanti per ogni Regione (a esclusione della Valle d’Aosta che ha un solo delegato) e convocato dal Presidente della Repubblica avviene a scrutinio segreto e risulta eletto colui che ottiene il voto di almeno due terzi dei componenti della assemblea elettiva in uno dei primi tre scrutini o in mancanza, della maggioranza assoluta dei componenti a partire dal quarto scrutinio.

• REQUISITI E DURATA DEL CARICO
Può essere eletto Presidente della Repubblica qualsiasi cittadino italiano che abbia il godimento dei diritti civili e politici e almeno cinquanta anni di età; il Capo dello Stato, la cui carica è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica o privata, rimane in carica sette anni, decorrenti dal giuramento fatto davanti al Parlamento in seduta comune dopo l’elezione, ed è rieleggibile alla scadenza del mandato.

• SUPPLENZA
In caso di impedimento temporaneo o permanente del Capo dello Stato, cioè di una situazione oggettiva che non gli consenta di fatto di svolgere le sue funzioni, la Costituzione prevede la supplenza o sostituzione del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.
Il supplente può compiere solo gli atti urgenti o di ordinaria amministrazione e rimane in carica fino a quando il Capo dello Stato può riprendere a esercitare le sue funzioni (nel caso di un impedimento temporaneo) o fino al giuramento del nuovo del nuovo Capo dello Stato (nel caso di un impedimento definitivo).

• PREROGATIVE
A garanzia della sua indipendenza e autonomia, la Costituzione riconosce al Capo dello Stato alcune prerogative.
Irresponsabilità: il Presidente della Repubblica non è responsabile giuridicamente per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, in quanto la responsabilità di tali atti è assunta dal Governo con la controfirma, salvo che per i reati presidenziale di alto tradimento o di attentato alla Costituzione.
Se si verifica un reato presidenziale il Capo dello Stato viene messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi componenti e viene sottoposto al giudizio della Corte Costituzionale.
Il presidente della Repubblica è invece responsabile giuridicamente per gli atti privati, cioè per gli atti che compie come privato cittadino.
Inoltre il Presidente della Repubblica è responsabile dal punto di vista politico nei confronti del Parlamento e, indirettamente, dei cittadini.
Tutela penale: il Presidente della Repubblica è tutelato in sede penale, con la previsione di specifici reati che riguardano la lesione fisica o morale della sua persona.
Prerogative economiche: al Presidente della Repubblica sono riconosciuti un assegno personale, come indennità di carica, e una dotazione, che comprende alcune proprietà immobiliari e uno stanziamento annuale in denaro per l’esercizio delle sue funzioni.


ATTI PRESIDENZIALI
Gli atti del capo dello Stato, che assumono la forma di un decreto del Presidente della Repubblica, si distinguono in atti sostanzialmente presidenziali, che sono decisi dal Presidente della Repubblica, e atti solo formalmente presidenziali, che invece sono decisi dal Governo.
I principali atti relativi al potere legislativo sono:
• L’invio di messaggi formali alle Camere su questioni di interesse generale;
• L’indizione delle elezioni e del referendum popolare;
• La convocazione straordinaria delle Camere e o scioglimento anticipato di una o di entrambe le Camere,sentiti i loro Presidenti;
• La promulgazione delle leggi;
• La nomina di cinque senatori.

I principali atti relativi al potere esecutivo sono:
• La nomina del Presidente del Consiglio e,su sua proposta o designazione, dei singoli ministri;
• L’autorizzazione della presentazione dei disegni di legge governativi e della emanazione degli atti normativi del governo;
• La nomina dei funzionari pubblici e l’emanazione degli atti amministrativi nei casi previsti della legge;
• La ratifica dei trattati internazionali e la dichiarazione dello stato di guerra deliberato dal Parlamento;
• Il comando delle forze armate e la presidenza del Consiglio supremo di difesa.

I principali atti relativi al potere giurisdizionale, infine,sono:
• La presidenza del Consiglio superiore della magistratura come organo di “autogoverno” della magistratura;
• La nomina di cinque giudici della Corte costituzionale;
• La concessione della grazia,come provvedimento individuale di clemenza, o la commutazione delle pene nei confronti delle persone condannate.

lunedì 19 aprile 2010

LA FORMAZIONE DELLO STATO ITALIANO

di Raffaele De Piano

L’unificazione italiana è stata realizzata mediante l’annessione al Regno di Sardegna degli Stati preunitari, per effetto delle conquiste militari e dei successivi plebisciti. In seguito all’unificazione politica, la costituzione e la legislazione sabaude vigenti vennero estese alle altre regioni italiane.
La prima costituzione dello Stato italiano è stata lo Statuto Albertino, che era stato emanato nel 1848 dal re di Sardegna Carlo Alberto ed è divenuto la costituzione del neonato Regno d’Italia nel 1861.
Dal punto di vista formale lo Statuto Albertino era una costituzione scritta, concessa, breve e flessibile.
Era una costituzione concessa perché proveniva dal sovrano, che aveva autolimitato i suoi poteri. In realtà, più che una concessione, costituiva il risultato di un compromesso tra la monarchia e la borghesia, dato che nel 1848 tutta l’Europa era stata percorsa da numerosi moti rivoluzionari; era una costituzione breve perché dedicava soltanto poche disposizioni ai diritti e doveri dei cittadini, ed era infine una costituzione flessibile perché poteva essere modificata con una semplice legge ordinaria.
Dal punto di vista formale lo Statuto Albertino è rimasto in vigore dalla nascita dello Stato italiano all’entrata in vigore della nuova Costituzione repubblicana (1861-1948), ma in realtà è stato svuotato progressivamente con una serie di provvedimenti emanati nel periodo liberale e, soprattutto, nel periodo fascista. Il carattere flessibile dello Statuto ha da un lato permesso di adattarlo nel corso del tempo ai cambiamenti della società italiana, dall’altro ha reso possibile l’avvento del fascismo.
Lo Statuto Albertino ha segnato il passaggio dalla monarchia assoluta alla monarchia costituzionale.
Nello Statuto il potere legislativo era attribuito congiuntamente al re e alle due Camere: il Parlamento era infatti formato dal Senato del Regno o Camera alta, e dalla Camera dei deputati o Camera bassa. Il Senato era costituito dai principi di Casa Savoia e dai senatori nominati a vita dal re tra le persone appartenenti a particolari categorie sociali. Oltre alla funzione legislativa il Senato svolgeva anche la funzione di Alta Corte di Giustizia, cioè di giudice nei confronti dei ministri messi in stato di accusa dalla Camera dei deputati e dei senatori accusati di avere commesso dei reati.
La Camera dei deputati invece era costituita dai deputati eletti dal popolo, o meglio da una elite borghese molto ristretta.
Le due Camere quindi riflettevano un’origine sociale differente, come spesso era differente la loro posizione politica: la Camera alta era più conservatrice, mentre la Camera bassa era più liberale e riformatrice.
Ai parlamentari venivano riconosciute alcune prerogative, come l’insindacabilità e la immunità penale, ma non venivano retribuiti.
Lo Statuto riconosceva al re il potere di iniziativa legislativa, e soprattutto il diritto di sanzione delle leggi, in quanto tutte le leggi approvate dal Parlamento dovevano essere approvate anche dal sovrano, che poteva apporre il proprio veto su una legge e impedirle di entrare in vigore.
Il potere esecutivo era attribuito in via esclusiva al sovrano, al quale spettava il potere di nomina e di revoca dei suoi ministri. Al re erano inoltre riconosciute alcune importanti funzioni in materia amministrativa, come il comando delle forze armate e le decisioni in materia di politica estera.
Infine il re era anche a capo del potere giudiziario. I giudici erano funzionari pubblici dipendenti dal Governo e la magistratura era organizzata dalla legge con una struttura di tipo gerarchico. Di fatto i magistrati godevano di alcune limitate garanzie di autonomia nei confronti del Governo e della maggioranza parlamentare; la stessa inamovibilità veniva riconosciuta soltanto ai giudici superiori e veniva interpretata in modo restrittivo.

IL SISTEMA OPERATIVO

di Caterina Capitummino

Il Sistema Operativo è parte del software di base, l’insieme di quei programmi che permettono il funzionamento e la gestione delle risorse sia hardware che software.
Con il termine risorsa si intende un elemento che può essere hardware (CPU,memoria centrale) o software (dati,programmi).

Un sistema operativo:
• funziona da interfaccia tra l’utente e l’hardware della macchina, in modo che l’utente non debba interagire direttamente con l’elaboratore.
• gestisce le risorse del sistema (CPU,memoria centrale, periferiche, informazioni) rispettando le politiche di gestione.

FUNZIONAMENTO
Esistono molti tipo di sistemi operativi che hanno differenti caratteristiche e funzioni. Solo il nucleo del sistema operativo, ossia quei programmi che sono indispensabili per il funzionamento della macchina, è sempre residente in memoria centrale; gli altri moduli risiedono normalmente in memoria di massa e sono portati in memoria centrale al momento del loro utilizzo.

Esistono vari modi per classificare i sistemi operativi basati su diverse caratteristiche:

Elaborazione a lotti :
I dati necessari all’elaborazione vengono accumulati in una memoria ausiliaria per un certo periodo di tempo e poi elaborati tutti insieme.

Elaborazioni interattiva:
E’ possibile in questo tipo di elaborazione colloquiare con il programma in esecuzione, e i dati inseriti vengono elaborati il più presto possibile. Questa elaborazione è resa possibile da terminali che consentono all’utente di colloquiare con l’unità centrale (bottoni di comando..).
In sintesi possiamo dire che le elaborazione a lotti sono specifiche per elaborazioni periodiche (calcolo stipendi) mentre quella interattiva è specifica nei processi che richiedono un tempestivo e costante aggiornamento.

Sistemi in multiprogrammazione:
I sistemi operativi operano generalmente in multiprogrammazione, permettono cioè di allocare più programmi utente in memoria centrale e di ripartire fra questi l’uso delle risorse.
Quando un programma che impiega la CPU richiede un’operazione di I/O, l’elaborazione viene sospesa in attesa che termini l’I/O. Il processore, invece di attendere inattivo la fine dell’operazione viene assegnato a un altro lavoro.
Dall’esterno si ha l’impressione che più programmi vengano eseguiti contemporaneamente: in realtà, essendoci una sola CPU, un solo programma utente risulta in esecuzione in un certo momento.

Sistemi in time-sharing :
In un sistema di multiprogrammazione però se un programma non dovesse compiere operazioni di I/O monopolizzerebbe la cpu per questo i gestori della CPU seguono la regola del TIME-SHARING.
E’ stato introdotto il concetto del TIME-SLICE che è la quantità di tempo massima per cui la CPU può essere assegnata a un processo. Terminato questo periodo di tempo il sistema operativo, a seconda delle politiche di gestione della CPU, assegna il processore ad uno o all’altro programma.

L’utilizzo della CPU passa ad un altro utente quando:
 Il programma termina
 Il programma richiede un’operazione di I/O
 Il suo time-slice finisce

STRUTTURA GERARCHICA
Nella struttura del sistema operativo ogni gestore delle risorse costituisce un livello, ed esso nelle sue operazioni può richiamare ed utilizzare solamente i gestori che risiedono ad un livello inferiore.

 Livello 0: Macchina fisica (bare machine)-hardware: Le istruzioni della macchina stessa
 Livello 1: Nucleo del sistema operativo: Funzioni che permettono la ripartizione del processore tra i diversi programmi che sono allocati nella memoria centrale (gestione CPU)
 Livello 2: Gestione memoria centrale: Il memory management
 Livello 3: Gestione periferiche: moduli che gestiscono il controllo dei segnali e delle informazioni da e verso le periferiche
 Livello 4: gestione della memoria di massa: moduli che controllano l’accesso alla informazioni contenuti nella memoria di massa.
 Livello 5: utente

CARICAMENTO DEI SISTEMI OPERATIVI
I moduli del SO sono conservati nella memoria di massa a parte il Bootstrap (l’insieme dei controllo sulle componenti), che invece risiede nella memoria a sola lettura del computer (ROM). All’accensione del computer la CPU esegue il Bootstrap che a sua volta fa eseguire l’ IPL (Initial Program Loading) che carica il nucleo del sistema operativo nella memoria centrale.