venerdì 7 maggio 2010

LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

di Fabio Brizi

IL PARLAMENTO EUROPEO
Il parlamento europeo ha funzioni in materia legislativa e di bilancio, nonché di indirizzo e di controllo politico.
Dal 2007 il Parlamento è formato da 785 deputati, eletti direttamente dai cittadini europei per cinque anni e in numero diverso nei diversi Paesi, in proporzione alla popolazione di ciascun Paese.
All’interno dell’assemblea gli eurodeputati sono divisi in gruppi politici transnazionali e in commissioni parlamentari.
Le votazioni del Parlamento europeo avvengono a maggioranza semplice dei voti espressi o, in alcuni casi, a maggioranza qualificata.
Le funzioni principali del Parlamento riguardano:
- la partecipazione al procedimento legislativo insieme al Consiglio europeo;
- l’approvazione del bilancio comunitario;
- l’attività di indirizzo e controllo politico nei confronti degli altri organismi comunitari.

IL CONSIGLIO EUROPEO
Il Consiglio europeo ha una funzione di impulso e di indirizzo politico, consistente in particolare nell’individuare gli orientamenti e le direttive politiche generali dell’UE.
È costituito dalle riunioni dei Capi di Stato e di Governo, a cui partecipa anche il Presidente della Commissione europea.
Il Consiglio europeo, che deve riunirsi periodicamente almeno due volte ogni semestre, è guidato da un Presidente che, in seguito alla riforma dei trattati, dovrà essere eletto a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo per un periodo di due anni e mezzo.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Consiglio dei ministri ha importanti funzioni in materia legislativa e deliberativa.
Il Consiglio è formato da un ministro per ogni Stato membro dell’Unione europea, o da un rappresentante a livello ministeriale, che può variare di volta in volta in relazione all’argomento in discussione.
Il Consiglio dei ministri ha un presidente: in seguito alla riforma dei trattati la presidenza non sarà più attribuita a rotazione a uno Stato membro ogni sei mesi, ma in base ai criteri stabiliti dal Consiglio europeo.
Le decisioni del Consiglio dei ministri possono essere adottate:
- all’unanimità dei voti espressi, cioè non considerando le astensioni;
- a maggioranza semplice oppure, in tutti i casi in cui non è stabilito diversamente, a maggioranza qualificata.
La maggioranza qualificata viene calcolata attraverso un sistema di ponderazione dei voti, in quanto a ogni Stato sono attribuiti un certo numero di voti in base alla sua popolazione: una proposta deve essere approvata da un certo numero di voti che rappresentino un certo numero di Stati. Questo sistema di calcolo è stato semplificato dal Trattato di Lisbona, che ha introdotto un sistema di duplice maggioranza costituita da una certa percentuale degli Stati membri che rappresentino una certa percentuale della popolazione.

COMMISSIONE EUROPEA
La Commissione europea è l’organo con funzioni esecutive e di iniziativa legislativa.
Dal 2004 è formata da un commissario di ciascuno Stato membro, me è previsto che in futuro il numero dei commissari non potrà essere superiore a due terzi del numero degli Stati membri.
I commissari devono operare nell’interesse della Unione e sono indipendenti dai singoli Stati.

LA CORTE DI GIUSTIZIA
È costituita da un giudice per ciascuno Stato membro, in modo da rappresentare tutti i 27 ordinamenti giuridici nazionali dell’UE. Tuttavia, per motivi di efficienza, raramente la Corte si riunisce in seduta plenaria. Di norma, si tratta di riunioni in “grande sezione”, costituita da 13 giudici, o in sezioni di cinque o tre giudici. La Corte si avvale dell’assistenza di otto “avvocati generali”, che hanno il compito di presentare, pubblicamente e con assoluta imparzialità, conclusioni motivate sulle cause sottoposte alla Corte.
I giudici e gli avvocati generali sono personalità d’indubbia imparzialità, in possesso delle qualifiche o della competenza richieste per ricoprire le più alte cariche giurisdizionali nei paesi di origine. Sono nominati alla Corte di giustizia in base ad un accordo congiunto tra i governi degli Stati membri, e rimangono in carica per un periodo rinnovabile di sei anni.
Per coadiuvare la Corte nella gestione del gran numero di cause portate in giudizio e per offrire ai cittadini una maggiore tutela giuridica, è stato creato nel 1988 un “Tribunale di primo grado”. Questo Tribunale, che affianca la Corte di giustizia, è competente per pronunciarsi su determinati tipi di cause, quali azioni promosse da privati cittadini, società e alcune organizzazioni, e su ricorsi inerenti al diritto della concorrenza. Anche questo tribunale è composto da un giudice per ogni Stato membro.
La Corte si pronuncia sui ricorsi e procedimenti ad essa proposti, fra i quali cinque sono le categorie più comuni:
- procedimenti pregiudiziali;
- ricorsi per inadempimento;
- ricorsi di annullamento;
- ricorsi per carenza;
- azione per risarcimento danni.

giovedì 6 maggio 2010

THE TREATIES

Di Mingaj Belina

CLICCA SULL'IMMAGINE PER INGRANDIRE!

mercoledì 5 maggio 2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

di Malik Yuliana e Bersanetti Andrea

E’ Il Capo dello Stato e rappresenta la unità nazionale. La nostra Costituzione configura il Presidente della Repubblica come un organo indipendente e imparziale, incaricato di garantire l’osservanza della Costituzione e il rispetto dell’equilibrio tra i poteri dello Stato.

• ELEZIONE
L’elezione del Presidente della Repubblica viene effettuata dal Parlamento in seduta comune, integrato da tre rappresentanti per ogni Regione (a esclusione della Valle d’Aosta che ha un solo delegato) e convocato dal Presidente della Repubblica avviene a scrutinio segreto e risulta eletto colui che ottiene il voto di almeno due terzi dei componenti della assemblea elettiva in uno dei primi tre scrutini o in mancanza, della maggioranza assoluta dei componenti a partire dal quarto scrutinio.

• REQUISITI E DURATA DEL CARICO
Può essere eletto Presidente della Repubblica qualsiasi cittadino italiano che abbia il godimento dei diritti civili e politici e almeno cinquanta anni di età; il Capo dello Stato, la cui carica è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica o privata, rimane in carica sette anni, decorrenti dal giuramento fatto davanti al Parlamento in seduta comune dopo l’elezione, ed è rieleggibile alla scadenza del mandato.

• SUPPLENZA
In caso di impedimento temporaneo o permanente del Capo dello Stato, cioè di una situazione oggettiva che non gli consenta di fatto di svolgere le sue funzioni, la Costituzione prevede la supplenza o sostituzione del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.
Il supplente può compiere solo gli atti urgenti o di ordinaria amministrazione e rimane in carica fino a quando il Capo dello Stato può riprendere a esercitare le sue funzioni (nel caso di un impedimento temporaneo) o fino al giuramento del nuovo del nuovo Capo dello Stato (nel caso di un impedimento definitivo).

• PREROGATIVE
A garanzia della sua indipendenza e autonomia, la Costituzione riconosce al Capo dello Stato alcune prerogative.
Irresponsabilità: il Presidente della Repubblica non è responsabile giuridicamente per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, in quanto la responsabilità di tali atti è assunta dal Governo con la controfirma, salvo che per i reati presidenziale di alto tradimento o di attentato alla Costituzione.
Se si verifica un reato presidenziale il Capo dello Stato viene messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi componenti e viene sottoposto al giudizio della Corte Costituzionale.
Il presidente della Repubblica è invece responsabile giuridicamente per gli atti privati, cioè per gli atti che compie come privato cittadino.
Inoltre il Presidente della Repubblica è responsabile dal punto di vista politico nei confronti del Parlamento e, indirettamente, dei cittadini.
Tutela penale: il Presidente della Repubblica è tutelato in sede penale, con la previsione di specifici reati che riguardano la lesione fisica o morale della sua persona.
Prerogative economiche: al Presidente della Repubblica sono riconosciuti un assegno personale, come indennità di carica, e una dotazione, che comprende alcune proprietà immobiliari e uno stanziamento annuale in denaro per l’esercizio delle sue funzioni.


ATTI PRESIDENZIALI
Gli atti del capo dello Stato, che assumono la forma di un decreto del Presidente della Repubblica, si distinguono in atti sostanzialmente presidenziali, che sono decisi dal Presidente della Repubblica, e atti solo formalmente presidenziali, che invece sono decisi dal Governo.
I principali atti relativi al potere legislativo sono:
• L’invio di messaggi formali alle Camere su questioni di interesse generale;
• L’indizione delle elezioni e del referendum popolare;
• La convocazione straordinaria delle Camere e o scioglimento anticipato di una o di entrambe le Camere,sentiti i loro Presidenti;
• La promulgazione delle leggi;
• La nomina di cinque senatori.

I principali atti relativi al potere esecutivo sono:
• La nomina del Presidente del Consiglio e,su sua proposta o designazione, dei singoli ministri;
• L’autorizzazione della presentazione dei disegni di legge governativi e della emanazione degli atti normativi del governo;
• La nomina dei funzionari pubblici e l’emanazione degli atti amministrativi nei casi previsti della legge;
• La ratifica dei trattati internazionali e la dichiarazione dello stato di guerra deliberato dal Parlamento;
• Il comando delle forze armate e la presidenza del Consiglio supremo di difesa.

I principali atti relativi al potere giurisdizionale, infine,sono:
• La presidenza del Consiglio superiore della magistratura come organo di “autogoverno” della magistratura;
• La nomina di cinque giudici della Corte costituzionale;
• La concessione della grazia,come provvedimento individuale di clemenza, o la commutazione delle pene nei confronti delle persone condannate.