lunedì 19 aprile 2010

LA FORMAZIONE DELLO STATO ITALIANO

di Raffaele De Piano

L’unificazione italiana è stata realizzata mediante l’annessione al Regno di Sardegna degli Stati preunitari, per effetto delle conquiste militari e dei successivi plebisciti. In seguito all’unificazione politica, la costituzione e la legislazione sabaude vigenti vennero estese alle altre regioni italiane.
La prima costituzione dello Stato italiano è stata lo Statuto Albertino, che era stato emanato nel 1848 dal re di Sardegna Carlo Alberto ed è divenuto la costituzione del neonato Regno d’Italia nel 1861.
Dal punto di vista formale lo Statuto Albertino era una costituzione scritta, concessa, breve e flessibile.
Era una costituzione concessa perché proveniva dal sovrano, che aveva autolimitato i suoi poteri. In realtà, più che una concessione, costituiva il risultato di un compromesso tra la monarchia e la borghesia, dato che nel 1848 tutta l’Europa era stata percorsa da numerosi moti rivoluzionari; era una costituzione breve perché dedicava soltanto poche disposizioni ai diritti e doveri dei cittadini, ed era infine una costituzione flessibile perché poteva essere modificata con una semplice legge ordinaria.
Dal punto di vista formale lo Statuto Albertino è rimasto in vigore dalla nascita dello Stato italiano all’entrata in vigore della nuova Costituzione repubblicana (1861-1948), ma in realtà è stato svuotato progressivamente con una serie di provvedimenti emanati nel periodo liberale e, soprattutto, nel periodo fascista. Il carattere flessibile dello Statuto ha da un lato permesso di adattarlo nel corso del tempo ai cambiamenti della società italiana, dall’altro ha reso possibile l’avvento del fascismo.
Lo Statuto Albertino ha segnato il passaggio dalla monarchia assoluta alla monarchia costituzionale.
Nello Statuto il potere legislativo era attribuito congiuntamente al re e alle due Camere: il Parlamento era infatti formato dal Senato del Regno o Camera alta, e dalla Camera dei deputati o Camera bassa. Il Senato era costituito dai principi di Casa Savoia e dai senatori nominati a vita dal re tra le persone appartenenti a particolari categorie sociali. Oltre alla funzione legislativa il Senato svolgeva anche la funzione di Alta Corte di Giustizia, cioè di giudice nei confronti dei ministri messi in stato di accusa dalla Camera dei deputati e dei senatori accusati di avere commesso dei reati.
La Camera dei deputati invece era costituita dai deputati eletti dal popolo, o meglio da una elite borghese molto ristretta.
Le due Camere quindi riflettevano un’origine sociale differente, come spesso era differente la loro posizione politica: la Camera alta era più conservatrice, mentre la Camera bassa era più liberale e riformatrice.
Ai parlamentari venivano riconosciute alcune prerogative, come l’insindacabilità e la immunità penale, ma non venivano retribuiti.
Lo Statuto riconosceva al re il potere di iniziativa legislativa, e soprattutto il diritto di sanzione delle leggi, in quanto tutte le leggi approvate dal Parlamento dovevano essere approvate anche dal sovrano, che poteva apporre il proprio veto su una legge e impedirle di entrare in vigore.
Il potere esecutivo era attribuito in via esclusiva al sovrano, al quale spettava il potere di nomina e di revoca dei suoi ministri. Al re erano inoltre riconosciute alcune importanti funzioni in materia amministrativa, come il comando delle forze armate e le decisioni in materia di politica estera.
Infine il re era anche a capo del potere giudiziario. I giudici erano funzionari pubblici dipendenti dal Governo e la magistratura era organizzata dalla legge con una struttura di tipo gerarchico. Di fatto i magistrati godevano di alcune limitate garanzie di autonomia nei confronti del Governo e della maggioranza parlamentare; la stessa inamovibilità veniva riconosciuta soltanto ai giudici superiori e veniva interpretata in modo restrittivo.

IL SISTEMA OPERATIVO

di Caterina Capitummino

Il Sistema Operativo è parte del software di base, l’insieme di quei programmi che permettono il funzionamento e la gestione delle risorse sia hardware che software.
Con il termine risorsa si intende un elemento che può essere hardware (CPU,memoria centrale) o software (dati,programmi).

Un sistema operativo:
• funziona da interfaccia tra l’utente e l’hardware della macchina, in modo che l’utente non debba interagire direttamente con l’elaboratore.
• gestisce le risorse del sistema (CPU,memoria centrale, periferiche, informazioni) rispettando le politiche di gestione.

FUNZIONAMENTO
Esistono molti tipo di sistemi operativi che hanno differenti caratteristiche e funzioni. Solo il nucleo del sistema operativo, ossia quei programmi che sono indispensabili per il funzionamento della macchina, è sempre residente in memoria centrale; gli altri moduli risiedono normalmente in memoria di massa e sono portati in memoria centrale al momento del loro utilizzo.

Esistono vari modi per classificare i sistemi operativi basati su diverse caratteristiche:

Elaborazione a lotti :
I dati necessari all’elaborazione vengono accumulati in una memoria ausiliaria per un certo periodo di tempo e poi elaborati tutti insieme.

Elaborazioni interattiva:
E’ possibile in questo tipo di elaborazione colloquiare con il programma in esecuzione, e i dati inseriti vengono elaborati il più presto possibile. Questa elaborazione è resa possibile da terminali che consentono all’utente di colloquiare con l’unità centrale (bottoni di comando..).
In sintesi possiamo dire che le elaborazione a lotti sono specifiche per elaborazioni periodiche (calcolo stipendi) mentre quella interattiva è specifica nei processi che richiedono un tempestivo e costante aggiornamento.

Sistemi in multiprogrammazione:
I sistemi operativi operano generalmente in multiprogrammazione, permettono cioè di allocare più programmi utente in memoria centrale e di ripartire fra questi l’uso delle risorse.
Quando un programma che impiega la CPU richiede un’operazione di I/O, l’elaborazione viene sospesa in attesa che termini l’I/O. Il processore, invece di attendere inattivo la fine dell’operazione viene assegnato a un altro lavoro.
Dall’esterno si ha l’impressione che più programmi vengano eseguiti contemporaneamente: in realtà, essendoci una sola CPU, un solo programma utente risulta in esecuzione in un certo momento.

Sistemi in time-sharing :
In un sistema di multiprogrammazione però se un programma non dovesse compiere operazioni di I/O monopolizzerebbe la cpu per questo i gestori della CPU seguono la regola del TIME-SHARING.
E’ stato introdotto il concetto del TIME-SLICE che è la quantità di tempo massima per cui la CPU può essere assegnata a un processo. Terminato questo periodo di tempo il sistema operativo, a seconda delle politiche di gestione della CPU, assegna il processore ad uno o all’altro programma.

L’utilizzo della CPU passa ad un altro utente quando:
 Il programma termina
 Il programma richiede un’operazione di I/O
 Il suo time-slice finisce

STRUTTURA GERARCHICA
Nella struttura del sistema operativo ogni gestore delle risorse costituisce un livello, ed esso nelle sue operazioni può richiamare ed utilizzare solamente i gestori che risiedono ad un livello inferiore.

 Livello 0: Macchina fisica (bare machine)-hardware: Le istruzioni della macchina stessa
 Livello 1: Nucleo del sistema operativo: Funzioni che permettono la ripartizione del processore tra i diversi programmi che sono allocati nella memoria centrale (gestione CPU)
 Livello 2: Gestione memoria centrale: Il memory management
 Livello 3: Gestione periferiche: moduli che gestiscono il controllo dei segnali e delle informazioni da e verso le periferiche
 Livello 4: gestione della memoria di massa: moduli che controllano l’accesso alla informazioni contenuti nella memoria di massa.
 Livello 5: utente

CARICAMENTO DEI SISTEMI OPERATIVI
I moduli del SO sono conservati nella memoria di massa a parte il Bootstrap (l’insieme dei controllo sulle componenti), che invece risiede nella memoria a sola lettura del computer (ROM). All’accensione del computer la CPU esegue il Bootstrap che a sua volta fa eseguire l’ IPL (Initial Program Loading) che carica il nucleo del sistema operativo nella memoria centrale.

mercoledì 14 aprile 2010

FORME DI STATO

di Cuman Manuela

FORMA DI STATO
Indica il modo in cui è organizzato il potere politico sul territorio. In relazione alla loro forma, gli Stati si distinguono in unitari, regionali e federali.

FORMA DI STATO UNITARIO

Lo Stato unitario è caratterizzato da un unico popolo, un unico territorio e un unico governo.
Uno stato unitario può essere di tipo accentrato o di tipo accentrato.
- è accentrato quando l’attività di governo è esercitata in modo esclusivo o prevalente da organi centrali, con competenza su tutto il territorio nazionale, o comunque da organi periferici dipendenti da quelli centrali.
- È decentrato quando l’attività di governo è svolta anche da organi locali, con competenza solo su una parte del territorio nazionale (decentramento amministrativo di tipo gerarchico), e da enti locali o territoriali ( decentramento amministrativo di tipo autarchico).

FORMA DI STATO REGIONALE

Lo Stato regionale è caratterizzato dal riconoscimento delle autonomie locali, in quanto attua un decentramento amministrativo legislativo e amministrativo a favore degli enti locali, con una propria popolazione, un proprio territorio e un proprio governo.
Gli enti locali sono titolari di un potere derivato dallo Stato ed esercitano solo le funzioni delegate dallo Stato.

FORMA DI STATO FEDERALE

Lo Stato federale è uno stato formato da più stati federati, che attribuiscono allo Stato centrale alcune funzioni. A differenza degli enti locali, gli Stati federati hanno una vera e propria sovranità e sono titolari esclusivi di tutte le funzioni che non delegano espressamente allo Stato federale.

FORMA DI GOVERNO
Indica il modo in cui viene ripartito il potere politico tra gli organi costituzionali

LA MONARCHIA
La monarchia è una forma di governo caratterizzata dal fatto che il potere del re (la cui carica di solito è ereditaria e a vita) è un potere originario, personale e trasmissibile. Può assumere la forma di una monarchia assoluta, di una monarchia costituzionale pura o di una monarchia parlamentare.

FORMA DI GOVERNO – MONARCHIA ASSOLUTA

Nella monarchia assoluta il potere politico è accentrato nelle mani del sovrano che esercita in modo diretto o indiretto, attraverso organi dipendenti, il potere legislativo, esecutivo e giudiziario.

FORMA DI GOVERNO – MONARCHIA COSTITUZIONALE PURA

Nella monarchia costituzionale pura il potere politico del re è limitato dalla esistenza di una costituzione, che introduce una separazione dei poteri dello Stato: il re conserva un ruolo centrale, ma è potere legislativo, esecutivo e giudiziario vengono esercitati da organi costituzionali indipendenti.

FORMA DI GOVERNO – MONARCHIA PARLAMENTARE

Nella monarchia parlamentare il ruolo politico del re diviene prevalentemente formale e il Parlamento assume un ruolo centrale, come organo eletto dai cittadini: in particolare il Governo, che viene nominato dal re, deve essere sostenuto dalla maggioranza del Parlamento ed è obbligato a dimettersi se viene meno questo rapporto di fiducia.

REPUBBLICA
La repubblica è una forma di governo caratterizzata dal fatto che il potere del Capo dello Stato (la cui carica di solito è elettiva e a termine) è un potere derivato, impersonale e non trasmissibile. Può assumere la forma di una repubblica parlamentare, presidenziale, semipresidenziale o direttoriale.

FORMA DI GOVERNO – REPUBBLICA PARLAMENTARE

Nella repubblica parlamentare il Parlamento esercita una funzione di indirizzo e di controllo politico sul Governo, in quanto l’organo esecutivo viene nominato dal Capo dello Stato ma deve ottenere e mantenere la fiducia dell’organo legislativo. La repubblica parlamentare può presentare una notevole instabilità governativa: se si verifica una crisi di governo, il Parlamento può non concedere la fiducia o votare la sfiducia al Governo in carica e in questo caso il Capo dello Stato può procedere alla nomina di un nuovo Governo oppure allo scioglimento delle camere e alla indizione delle elezioni anticipate.

FORMA DI GOVERNO – REPUBBLICA PRESIDENZIALE (STATI UNITI)

Nella repubblica presidenziale il Capo dello Stato è anche capo del Governo, che è responsabile soltanto nei suoi confronti, nel senso che rimane in carica per tutta la durata del mandato presidenziale e non deve avere la fiducia del Parlamento, che non può provocare una crisi di governo con un voto di sfiducia. La repubblica presidenziale presenta una maggiore stabilità governativa rispetto alla repubblica parlamentare, ma l’organo esecutivo non è sottoposto all’indirizzo e al controllo politico dell’organo legislativo.

FORMA DI GOVERNO – REPUBBLICA SEMIPRESIDENZIALE (FRANCIA)

Nella repubblica semipresidenziale il Capo dello Stato è titolare del potere esecutivo insieme al Capo del Governo, che viene nominato dal Capo dello Stato e in seguito può essere obbligato a dimettersi se la maggioranza del Parlamento vota la sfiducia nei suoi confronti.

FORMA DI GOVERNO – REPUBBLICA DIRETTORIALE (SVIZZERA)

Nella repubblica direttoriale il Parlamento elegge il Governo, che rimane in carica per tutta la durata della legislatura, e uno dei componenti del Governo svolge a rotazione la funzione di Capo del Governo e di Capo dello Stato.