mercoledì 5 maggio 2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

di Malik Yuliana e Bersanetti Andrea

E’ Il Capo dello Stato e rappresenta la unità nazionale. La nostra Costituzione configura il Presidente della Repubblica come un organo indipendente e imparziale, incaricato di garantire l’osservanza della Costituzione e il rispetto dell’equilibrio tra i poteri dello Stato.

• ELEZIONE
L’elezione del Presidente della Repubblica viene effettuata dal Parlamento in seduta comune, integrato da tre rappresentanti per ogni Regione (a esclusione della Valle d’Aosta che ha un solo delegato) e convocato dal Presidente della Repubblica avviene a scrutinio segreto e risulta eletto colui che ottiene il voto di almeno due terzi dei componenti della assemblea elettiva in uno dei primi tre scrutini o in mancanza, della maggioranza assoluta dei componenti a partire dal quarto scrutinio.

• REQUISITI E DURATA DEL CARICO
Può essere eletto Presidente della Repubblica qualsiasi cittadino italiano che abbia il godimento dei diritti civili e politici e almeno cinquanta anni di età; il Capo dello Stato, la cui carica è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica o privata, rimane in carica sette anni, decorrenti dal giuramento fatto davanti al Parlamento in seduta comune dopo l’elezione, ed è rieleggibile alla scadenza del mandato.

• SUPPLENZA
In caso di impedimento temporaneo o permanente del Capo dello Stato, cioè di una situazione oggettiva che non gli consenta di fatto di svolgere le sue funzioni, la Costituzione prevede la supplenza o sostituzione del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.
Il supplente può compiere solo gli atti urgenti o di ordinaria amministrazione e rimane in carica fino a quando il Capo dello Stato può riprendere a esercitare le sue funzioni (nel caso di un impedimento temporaneo) o fino al giuramento del nuovo del nuovo Capo dello Stato (nel caso di un impedimento definitivo).

• PREROGATIVE
A garanzia della sua indipendenza e autonomia, la Costituzione riconosce al Capo dello Stato alcune prerogative.
Irresponsabilità: il Presidente della Repubblica non è responsabile giuridicamente per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, in quanto la responsabilità di tali atti è assunta dal Governo con la controfirma, salvo che per i reati presidenziale di alto tradimento o di attentato alla Costituzione.
Se si verifica un reato presidenziale il Capo dello Stato viene messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi componenti e viene sottoposto al giudizio della Corte Costituzionale.
Il presidente della Repubblica è invece responsabile giuridicamente per gli atti privati, cioè per gli atti che compie come privato cittadino.
Inoltre il Presidente della Repubblica è responsabile dal punto di vista politico nei confronti del Parlamento e, indirettamente, dei cittadini.
Tutela penale: il Presidente della Repubblica è tutelato in sede penale, con la previsione di specifici reati che riguardano la lesione fisica o morale della sua persona.
Prerogative economiche: al Presidente della Repubblica sono riconosciuti un assegno personale, come indennità di carica, e una dotazione, che comprende alcune proprietà immobiliari e uno stanziamento annuale in denaro per l’esercizio delle sue funzioni.


ATTI PRESIDENZIALI
Gli atti del capo dello Stato, che assumono la forma di un decreto del Presidente della Repubblica, si distinguono in atti sostanzialmente presidenziali, che sono decisi dal Presidente della Repubblica, e atti solo formalmente presidenziali, che invece sono decisi dal Governo.
I principali atti relativi al potere legislativo sono:
• L’invio di messaggi formali alle Camere su questioni di interesse generale;
• L’indizione delle elezioni e del referendum popolare;
• La convocazione straordinaria delle Camere e o scioglimento anticipato di una o di entrambe le Camere,sentiti i loro Presidenti;
• La promulgazione delle leggi;
• La nomina di cinque senatori.

I principali atti relativi al potere esecutivo sono:
• La nomina del Presidente del Consiglio e,su sua proposta o designazione, dei singoli ministri;
• L’autorizzazione della presentazione dei disegni di legge governativi e della emanazione degli atti normativi del governo;
• La nomina dei funzionari pubblici e l’emanazione degli atti amministrativi nei casi previsti della legge;
• La ratifica dei trattati internazionali e la dichiarazione dello stato di guerra deliberato dal Parlamento;
• Il comando delle forze armate e la presidenza del Consiglio supremo di difesa.

I principali atti relativi al potere giurisdizionale, infine,sono:
• La presidenza del Consiglio superiore della magistratura come organo di “autogoverno” della magistratura;
• La nomina di cinque giudici della Corte costituzionale;
• La concessione della grazia,come provvedimento individuale di clemenza, o la commutazione delle pene nei confronti delle persone condannate.

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