giovedì 3 giugno 2010

FUNZIONE LEGISLATIVA ORDINARIA

di D'ambrosio Giulia

La funzione più importante attribuita al parlamento è la funzione legislativa, cioè la produzione delle leggi che secondo la costituzione è attribuita alle due Camere.
La formazione delle leggi ordinarie avviene seguendo un procedimento o iter legislativo particolare, che comprende le seguenti fasi:
1. l’iniziativa
2. la discussione e l’approvazione
3. la promulgazione
4. la pubblicazione
5. l’entrata in vigore

PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Quando la proposta viene presentata a una delle due camere, deve contenere il testo della legge suddiviso in articoli e una relazione di accompagnamento, nella quale devono essere spiegati i motivi e gli obiettivi del provvedimento legislativo che viene richiesto al Parlamento.
In base alla nostra costituzione l’iniziativa legislativa è riconosciuta soltanto al Governo, a ciascun membro delle Camere e ad altri organi o enti indicati espressamente da una legge costituzionale, oppure può essere esercitata anche direttamente dal popolo.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE

Il Presidente della Camera al quale è stata presentata una proposta di legge provvede all’assegnazione della proposta alla commissione o alle commissioni parlamentari competenti per materia.
L’esame e l’approvazione di una proposta di legge da parte di una Camera possono avvenire seguendo una PROCEDURA ORDINARIA o PROCEDURA SPECIALE.

PROCEDURA ORDINARIA
- La proposta di legge presentata alla Camera dei deputati o al Senato viene assegnata a una commissione parlamentare in sede referente.
- La commissione referente svolge soltanto un’attività preparatoria, in quanto esamina il progetto di legge, propone eventuali modifiche al testo e poi lo trasmette alla camera con una relazione.
- L’assemblea procede alla discussione sulle linee generali della proposta di legge, dopo aver sentito l’esposizione del relatore o dei relatori nominati dalla commissione, e alla discussione e votazione sui singoli articoli.
- Durante la discussione parlamentare i membri della Camera o il Governo possono presentare degli emendamenti, cioè delle proposte di modifiche o aggiunte al progetto di legge originale, che devono essere votati prima del testo dell’articolo a cui si riferiscono.
Conclusa la votazione sui singoli articoli, i presidenti dei gruppi parlamentari pronunciano la dichiarazione di voto e, subito dopo, l’assemblea procede alla votazione finale sul progetto di legge nel suo complesso.
- Una proposta di legge è approvata se, al momento della votazione, è presente in aula la maggioranza dei componenti della Camera (quorum costitutivo) e se vota a favore la maggioranza dei presenti (quorum deliberativo).
- Se nella votazione finale non si raggiunge la maggioranza richiesta dalla Costituzione, il procedimento legislativo si arresta; se la proposta di legge viene approvata, invece, il Presidente della Camera, deve disporne la trasmissione all’altra Camera, dove seguirà il medesimo procedimento ordinario o un procedimento diverso.
Se la seconda Camera respinge la proposta di legge, il procedimento legislativo si interrompe e, in base ai regolamenti parlamentari, il medesimo progetto di legge non può essere rappresentato prima dei sei mesi; se al contrario anche la seconda Camera approva la proposta di legge, si possono verificare due situazioni diverse:
 se vengono introdotti uno o più emendamenti, il progetto di legge modificato dalla seconda Camera deve tornare alla prima Camera, che può approvarlo senza modifiche (e in questo caso la proposta di legge deve ritornare alla seconda Camera, cosiddetta navetta o spola parlamentare, e cosi via fino a quando una delle due Camere non approva senza modifiche il testo che è stato già approvato dall’altra).
 se non vengono proposti o approvati degli emendamenti la legge è approvata in modo definitivo, e si passa alla fase successiva della promulgazione.

PROCEDURA ABBREVIATA
Una variante del procedimento ordinario è il procedimento abbreviato che si svolge nello stesso modo ma, in seguito alla dichiarazione di urgenza del provvedimento legislativo, con la riduzione alla metà dei termini previsti dai regolamenti parlamentari.

PROCEDURA SPECIALE

La procedura speciale è meno complessa e più rapida rispetto a quella ordinaria: il Presidente della Camera al quale viene presentata o trasmessa una proposta di legge, infatti, può decidere se assegnarla alla commissione parlamentare competente per materia in sede legislativa o deliberante.
 la commissione in sede deliberante si occupa dell’intero procedimento legislativo e approva o respinge la proposta di legge, ma la Costituzione stabilisce i seguenti limiti al ricorso alla procedura in esame:
- fino al momento dell’approvazione definitiva da parte della commissione, il Governo o un gruppo di parlamentari può richiedere il passaggio in aula della proposta di legge e in questo caso, a seconda del momento in cui viene presentata la richiesta, davanti all’intera Camera si svolgono la discussione e la votazione articolo per articolo con successiva dichiarazione di voto e votazione finale oppure soltanto la dichiarazione di voto con votazione finale;
- le proposte di legge più importanti devono essere approvate necessariamente con la procedura ordinaria, in quanto sono coperte dalla cosiddetta “riserva dell’assemblea”.

PROCEDURA INTERMEDIA

La commissione, in sede redigente, esamina il progetto di legge e procede alla discussione e votazione degli emendamenti e dei singoli articoli; di seguito il testo approvato dalla commissione viene trasmesso all’assemblea, davanti alla quale si svolge la dichiarazione di voto da parte dei capigruppo e poi la votazione finale sull’intero progetto di legge, che può essere soltanto approvato o respinto “in blocco” senza apportarvi alcuna modifica o integrazione.

PROMULGAZIONE

Quando la legge è stata approvata da entrambe le camere, con una delle procedure che abbiamo esaminato, la legge deve essere trasmessa al Capo dello Stato per la sua promulgazione.
La PROMULGAZIONE è la dichiarazione solenne, da parte del Presidente della Repubblica, che una legge è stata approvata dal Parlamento ed è giuridicamente perfetta; deve essere effettuata entro un mese dall’approvazione della legge o, se entrambe le Camere ne hanno dichiarato l’urgenza a maggioranza assoluta dei loro componenti, nel termine più breve stabilito dal Parlamento.
La promulgazione di una legge da parte del Capo dello Stato svolge soltanto una funzione di controllo e di garanzia costituzionale, in quanto se egli ritiene che la legge approvata dalle Camere sia illegittima o inopportuna. Infatti, il Presidente della Repubblica può esercitare il veto sospensivo, sospendendo la promulgazione e rinviando la legge al Parlamento con un messaggio motivato; se in seguito al rinvio le Camere approvano di nuovo la legge, però, il Capo dello Stato è obbligato a promulgarla.

PUBBLICAZIONE
Dopo la promulgazione si deve procedere alla pubblicazione della legge, per consentire a tutti di poterne conoscere il contenuto: il testo originale della legge, quindi, deve essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana e riprodotto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ENTRATA IN VIGORE

L’ultima fase dell’iter di formazione di una legge ordinaria è costituita dalla sua entrata in vigore; una legge entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione (vacatio legis).
Decorso questo periodo, la legge diventa obbligatoria per tutti i destinatari e di regola non è possibile invocare l’ignoranza della legge come scusante della sua inosservanza, cioè chi ha violato una norma giuridica non può cercare di evitare l’applicazione della sanzione sostenendo che non conosceva l’esistenza o il contenuto della norma.

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