lunedì 7 giugno 2010

I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI

DI MINGAJ BELINA

DIRITTI DEI CITTADINI: sono disciplinati, in particolare modo, nei principi fondamentali e nella parte prima della Costituzione.

Diritti inviolabili dell’uomo
La Costituzione riconosce a tutti i diritti inviolabili dell’uomo(come il diritto alla vita, al nome, alla difesa ecc) in quanto:
- diritti naturali e ineliminabili;
- diritti della persona come singolo e nelle formazioni sociali.

Uguaglianza formale e sostanziale

La Costituzione afferma il principio di uguaglianza in senso formale e sostanziale.
L’uguaglianza formale o in senso formale, che è prevista da una norma precettiva (cioè è immediatamente vincolante), è l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge: la legge è uguale per tutti i cittadini senza alcuna eccezione o discriminazione.
L’uguaglianza sostanziale o in senso sostanziale che è prevista da una norma programmatica (cioè non immediatamente vincolante), consiste nell’impiego di garantire pari opportunità a tutti i cittadini, rimuovendo gli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

DIRITTI DI LIBERTA’: la Costituzione disciplina in modo analitico alcuni diritti di libertà che, in genere, possono essere soggetti a limitazioni soltanto nei casi previsti dalla legge (riserva di legge) e in seguito a un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione).

Libertà personale: consiste nella libertà da coercizioni fisiche o psichiche.
L’autorità di pubblica sicurezza può procedere all’arresto in flagranza o al fermo di polizia di una persona, se vi è pericolo di fuga, ma il provvedimento (contro il quale è possibile ricorrere al tribunale della libertà) è soggetto alla comunicazione entro 48 ore alla autorità giudiziaria e alla convalida della autorità giudiziaria entro 48 ore dalla comunicazione.
La custodia cautelare o carcerazione preventiva prima della condanna definitiva è ammessa soltanto per i reati più gravi e nei limiti massimi previsti dalla legge.

Libertà di domicilio: consiste nella libertà da indebite ingerenze nella propria vita privata. Le autorità di pubblica sicurezza può procedere a perquisizioni, ispezioni e sequestri negli stessi limiti previsti per la libertà personale.

Libertà delle comunicazioni: consiste nella libertà di muoversi e di stabilire la propria residenza in qualsiasi parte del territorio dello Stato.
In materia di libertà delle comunicazione non sono ammessi provvedimenti provvisori da parte della autorità di pubblica sicurezza.

Libertà di circolazione e di soggiorno: consiste nella libertà di muoversi e di stabilire la propria residenza in qualsiasi parte del territorio dello Stato.
La libertà in esame, che viene riconosciuta in linea di principio soltanto ai cittadini italiani (per gli stranieri e per gli apolidi possono essere previste delle limitazioni), può essere oggetto di limitazioni soltanto in via generale e per motivi sanitari e di sicurezza.

Libertà religiosa: consiste nel diritto di avere o di non avere una fede religiosa, nel diritto di professare la fede anche in pubblico e nel diritto di praticare il culto, a condizione che non si tratti di riti contrari al buon costume.
La libertà religiosa comprende anche le confessioni religiose, che la Costituzione dichiara ugualmente libere davanti alla legge.
I rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono disciplinati in modo bilaterale sulla base dei Patti Lateranensi , la cui eventuale modificazione in modo unilaterale, cioè soltanto da parte dello Stato italiano richiede una legge di revisione costituzionale.
I rapporti tra lo Stato e le confessioni non cattoliche sono disciplinate in modo unilaterale con una legge dello Stato italiano, previa intesa con le confessioni.

Libertà di manifestazione del pensiero: consiste nella libertà di esprimere la propria opinione con qualsiasi mezzo, salvo il limite costituito dal buon costume e dalla tutela di altri valori costituzionalmente garantiti.
La libertà di opinione comprende anche la libertà di informazione, in quanto:
- la stampa non può essere sottoposta a una autorizzazione preventiva o censura, ma soltanto a sequestro nei casi previsti dalla legge;
- la stampa e la radiotelevisione sono sottoposte a norme dirette a evitare la concentrazione della proprietà e a garantire la pluralità della informazione.

RAPPORTI ECONOMICI E SOCIALI

La Costituzione stabilisce i principi fondamentali in materia di rapporti economici e sociali.

RAPPORTI SOCIALI
La disciplina dei rapporti sociali riguarda la famiglia, la salute, la cultura e l’istruzione.

La famiglia viene riconosciuta e tutelata come società naturale fondata sul matrimonio (cosiddetta famiglia legittima, distinta dalla famiglia naturale o di fatto) e sulla uguaglianza morale e giuridica dei coniugi tra loro e nei confronti dei figli.

La salute viene tutelata dalla Costituzione come diritto fondamentale dell’individuo e come interesse della collettività. In particolare:
- lo Stato deve garantire le cure mediche gratuite per le persone indigenti;
- i trattamenti sanitari obbligatori possono essere imposti soltanto nei casi previsti dalla legge e nel rispetto della persona e della dignità umana.

La cultura è libera in tutte le sue manifestazioni (arte, scienza e insegnamento).
Per quanto riguarda la scuola, è prevista una scuola dell’obbligo, uguale per tutti, per almeno otto anni; lo Stato inoltre deve intervenire con aiuti economici per consentire alle persone capaci e meritevoli di continuare gli studi.

RAPPORTI ECONOMICI
In materia di rapporti economici la Costituzione riconosce e tutela sia il lavoro (come diritto e come dovere), considerato un valore fondamentale della società, sia i lavoratori, considerati la parte economicamente e socialmente più debole.
Inoltre la Costituzione afferma alcuni importanti principi in materia di attività economica (prevedendo un sistema a economia mista) e di proprietà privata, disponendo che:
- la proprietà dei mezzi di produzione può essere pubblica o privata;
- l’attività economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o con altri calori costituzionalmente garantiti (come la sicurezza, la libertà e la dignità umana);
- la proprietà privata viene riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale.

DOVERI DEI CITTADINI
La Costituzione disciplina i doveri fondamentali dei cittadini.
I doveri dei cittadini, che sono coperti da una riserva di legge sono:
- la difesa della patria, che costituisce un dovere”sacro” per tutti i cittadini e riguarda, in particolare, il servizio militare;
- il dovere di concorrere alle spese pubbliche in base alla propria capacità contributiva e a un sistema tributario prevalentemente progressiva;
- la fedeltà alla Repubblica e l’osservanza della Costituzione, con l’obbligo di prestare il giuramento nei casi previsti dalla legge.

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