giovedì 10 giugno 2010

La Funzione Legislativa Costituzionale

Di Rocco Palaia

Le leggi costituzionali sono approvate dal Parlamento con un procedimento costituzionale o “aggravato”, cioè più lungo e complesso rispetto a quello previsto per le leggi ordinarie.
Una legge costituzionale deve essere approvata due volte da ciascuna camera con un intervallo almeno di tre mesi tra la prima e la seconda votazione di ciascuna Camera, e a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera nella seconda votazione.
Entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, un quinto dei componenti di una Camera, 500000 elettori o cinque Consigli regionali possono richiedere un referendum costituzionale.
Il referendum è un istituto di democrazia diretta con il quale il popoli viene chiamato a esprimere direttamente la propria volontà su una determinata questione.
In particolare il referendum sulle leggi costituzionali, che viene chiamato anche sospensivo, sospende la promulgazione e l’entrata in vigore della legge e costituisce una garanzia per le minoranze politiche: se la maggioranza parlamentare approva una legge con la quale modifica le regole fondamentali della organizzazione politica, economica e sociale del Paese, l’opposizione può ricorrere al popolo per verificare se la volontà della maggioranza degli elettori coincide effettivamente con quella dei loro rappresentati eletti in Parlamento.
Quando nella seconda votazione entrambe le Camere hanno approvato una legge costituzionale a maggioranza qualificata di almeno due terzi, la legge viene presentata al Presidente della Repubblica per la promulgazione a cui seguono, la pubblicazione e la entrata in vigore.
Quando anche una soltanto delle due Camere nella seconda votazione ha approvato una legge costituzionale a maggioranza assoluta ma inferiore a due terzi, la legge viene riprodotta sulla Gazzetta Ufficiale, con la data dell’approvazione finale e l’avviso che, entro tre mesi, può essere presentata una richiesta di referendum sulla legge.
Se entro questo termine non viene presentata alcuna richiesta di referendum, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge, e successivamente si procede alla sua pubblicazione e alla sua entrata in vigore.
Se la richiesta o le richieste di referendum su una legge costituzionale vengono dichiarate legittime, il Presidente della Repubblica provvede all’indizione del referendum.
La scheda consegnata a ogni elettore contiene l’indicazione della legge sottoposta al referendum e due caselle, una con un SI’ e una con un NO: se barra SI’ sulla scheda l’elettore vota a favore dell’approvazione della legge, mentre se barra NO vota contro la sua approvazione.
Il risultato di un referendum costituzionale può essere favorevole all’approvazione della legge costituzionale, se il numero dei voti a favore della legge è superiore a quello dei voti contrari; e sfavorevole all’approvazione della legge costituzionale, se il numero dei voti contrari alla legge è uguale o superiore a quello dei voti a favore.
Nel primo caso il Presidente della Repubblica procede alla promulgazione della legge costituzionale, a cui segue la pubblicazione e l’entrata in vigore della legge. Nel secondo caso, invece, il risultato del referendum viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a cura del ministro della Giustizia e la legge non produce alcun effetto dal punti di vista giuridico.

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