martedì 8 giugno 2010

Il Parlamento

Il Parlamento
di Serena Digiovanni e Maurizio Volpe

È l’organo costituzionale rappresentativo dei cittadini al quale vengono affidate la funzione legislativa e la funzione di indirizzo politico e di controllo sull’attività del Governo.
Adotta un sistema bicamerale perfetto, formato da due Camere con organi distinti ma con gli stessi poteri.
Differenze tra le due camere:
• Numero dei componenti: la Camera dei deputati è formata da 630 deputati eletti da tutti i cittadini, il Senato è formato da 315 senatori elettivi più alcuni senatori a vita
• L’età minima richiesta per l’elettorato passivo e attivo: per la Camera dei deputati è necessario aver compiuto 18 anni per essere elettori e 25 per essere eletti, per la Camera del Senato il limite è di 25 anni per l’elettorato attivo e 40 per l’elettorato passivo.
E' utilizzato un sistema elettorale di tipo proporzionale corretto da un eventuale premio di maggioranza.
Il bicameralismo perfetto garantisce una maggiore ponderazione nell’attività legislativa e un controllo reciproco fra le camere. Si dimostra però inefficiente e complesso in quanto la formazione di decisioni politiche è molto lungo e il controllo fra le camere è solo formale.
La costituzione prevede la riunione in seduta comune del parlamento per le seguenti deliberazioni:
• L’elezione del Presidente della Repubblica, con i rappresentanti delle regioni
• La messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione
• L’elezione di un terzo dei membri elettivi del Cosiglio superiore della magistratura e un terzo dei giudici della Corte costituzionale
Ogni camera ha un proprio regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, dal punto di vista formale i regolamenti parlamentari sono atti aventi forza di legge ma, nelle materie a loro riservate prevalgono sulle leggi ordinarie e sugli altri atti equiparati alle leggi ordinarie.
Di regola la legislatura, cioè il periodo in cui rimangono in carica le Camere, è di cinque anni, ma può avere una durata più breve nel caso di scioglimento anticipato di una o di entrambe le Camere; è vietata la proroga della duratura delle Camere, cioè il prolungamento della legislatura, ma le Camere continuano a esercitare i loro poteri fino all’insediamento del nuovo Parlamento
L’organizzazione interna delle Camere comprende principalmente i seguenti organi:
• Presidente della Camera: ha il compito di rappresentanza della Camera e di direzione dei lavori parlamentari
• Gruppi parlamentari:sono raggruppamenti di deputati o di senatori appartenenti allo stesso partito o con un orientamento politico simile, a eccezione del gruppo misto
• Commissioni parlamentari permanenti: sono gruppi ristretti di deputati e di senatori, formati in proporzione ai gruppi parlamentari, che sono competenti in una determinata materia e svolgono importanti funzioni nel procedimento legislativo
• Giunte parlamentari: sono gruppi ristretti di deputati o di senatori, formati in proporzione ai gruppi parlamentari ma, a differenza delle commissioni, si occupano della organizzazione interna e del funzionamento delle Camere
Per le deliberazioni del Parlamento di regola sono necessari la presenza della maggioranza dei componenti di una Camera e il voto favorevole della maggioranza dei presenti o maggioranza semplice; in alcuni casi però è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di una Camera o una maggioranza qualificata.
Di regola le votazioni si svolgono a scrutinio palese, la votazione a scrutinio segreto è ammessa soltanto nei casi previsti dai regolamenti.

Membri del Parlamento
Per l’elezione dei membri del Parlamento è necessario che non ricorrano delle cause d’ineleggibilità o d’incompatibilità. Le cause d’ineleggibilità sono situazioni precedenti alle elezioni che non consentono di presentarsi come candidati alle elezioni, in quanto gli altri candidati sarebbero ingiustamente svantaggiati, e rendono nulla l’eventuale elezione.
Le cause d’incompatibilità sono situazioni successive alle elezioni che non consentono di svolgere le funzioni di membro del Parlamento, in quanto la carica di deputato o di senatore è in contrasto con un ‘altra carica o con un altro ufficio, e producono la decadenza dalla carica. Il controllo dell’esistenza di eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità e la adozione dei provvedimenti conseguenti, la cosiddetta verifica dei poteri, è di esclusiva competenza di ciascuna Camera.

Divieto del mandato imperativo
Nell’esercizio delle loro funzioni i membri del Parlamento rappresentano la Nazione, e non coloro che gli hanno eletti, senza vincolo di mandato: non è consentito quindi di un incarico vincolante da parte degli elettori ai propri rappresentanti in Parlamento, il cosiddetto divieto del mandato imperativo.

Prerogative
Per garantire la loro indipendenza e autonomia, ai parlamentari sono riconosciute insindacabilità e inviolabilità. L'insindacabilità riguarda le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni nel senso che, dopo la scadenza del loro mandato, i membri del Parlamento non possono essere sottoposti a un processo civile, amministrativo o penale per la loro attività. L’inviolabilità consiste nella necessità di una autorizzazione delle Camera di appartenenza per poter procedere all’arresto o ad un’altra misura restrittiva della libertà personale di un membro del Parlamento, a meno che non si tratti di un arresto in flagranza. In seguito all’abolizione della cosiddetta immunità parlamentare e invece, non è più necessaria un'autorizzazione per iniziare un procedimento riguardante un parlamentare o per eseguire una sentenza definitiva di condanna nei suoi confronti.
Ai parlamentari viene riconosciuta anche una indennità economica stabilita dalla legge.

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