lunedì 7 giugno 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

di Simone Bagnato




In base all'art. 134 della Costituzione, la Corte costituzionale giudica:• sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni,
• sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra Regioni
• sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
• sull' ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo (introdotta con la legge costituzionale n. 1 dell'11 marzo 1953).


L'art. 135 comma 1 della Costituzione afferma che «la Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative»


La nomina da parte del capo dello Stato è sicuramente un atto presidenziale in senso stretto per il quale è prevista la controfirma del presidente del Consiglio dei ministri, che può essere negata nel caso di mancanza dei requisiti nei candidati o per gravi ragioni di opportunità. Quindi il contenuto del decreto è deciso autonomamente dal presidente della Repubblica, e la controfirma ha solo lo scopo di certificare la regolarità del procedimento seguito.
L’elezione ad opera del parlamento in seduta comune avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell’assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti.
L’elezione da parte della magistratura avviene con una maggioranza assoluta dei componenti del collegio e in mancanza, in seconda votazione a maggioranza relativa con ballottaggio fra i candidati, in numero doppio di quelli da eleggere, più votati. I giudici sono scelti tra magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
Il giudice così nominato resta in carica nove anni (decorrenti dal giuramento), alla scadenza dei quali cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
Il presidente della Corte costituzionale


La Corte elegge tra i suoi componenti il presidente, una delle più alte cariche dello stato, che rimane in carica tre anni ed è rieleggibile (salvo i termini di scadenza novennali dall'ufficio di giudice). E' prassi invalsa che il presidente venga scelto fra i giudici che stanno concludendo il mandato, in modo da garantire una certa mobilità della carica.


Le decisioni della Corte
Le decisioni della Corte costituzionale assumono la forma delle decisioni giurisdizionali tipiche: sentenze (decisioni di merito), ordinanze (decisioni processuali), decreti (decisioni procedurali). Posta la modesta rilevanza esterna dei decreti, si può quindi affermare che le pronunce della Corte si possano distinguere in due categorie: le sentenze di accoglimento e le decisioni di rigetto (siano esse di merito o processuali).

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